A chi è rivolto
Il servizio è rivolto a tutti i soggetti interessati in possesso dei requisiti previsti.
Il servizio è rivolto a tutti i soggetti interessati in possesso dei requisiti previsti.
La Legge 05/02/1992, n. 91, art. 1 stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre in possesso della cittadinanza italiana.
In base a questo principio, la cittadinanza si trasmetteva senza limiti generazionali, purché il richiedente potesse dimostrare la discendenza diretta da un cittadino italiano e l’assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza (es. naturalizzazione dell’avo prima della nascita del figlio).
Con Decreto-Legge 28/03/2025, n. 36 è stato modificato in modo sostanziale questo sistema, restringendo l’accesso alla cittadinanza per discendenza.
La nuova disciplina prevede che il soggetto nato all'estero abbia diritto alla cittadinanza italiana iure sanguinis solo se:
oppure
Oltre il secondo grado di discendenza, il diritto alla cittadinanza non è più riconosciuto automaticamente, ma solo se si verificano le seguenti eccezioni:
Fanno eccezione le domande presentate entro il 27/03/2025 (cioè, prima dell’entrata in vigore del Decreto-Legge) che restano disciplinate dalle norme precedenti, senza le nuove limitazioni.
La cittadinanza italiana si trasmette, in generale, per sangue e cioè un genitore italiano genera figli italiani, indipendentemente da dove essi nascano.
La documentazione richiesta è elencata nella Circolare del Ministero dell’interno K.28.1
La richiesta di riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis e cioè attraverso la linea di sangue, riguarda i discendenti di cittadini italiani nati in uno Stato che invece prevede la cittadinanza ius soli (cioè, chi nasce in quello Stato ne è cittadino).
Si precisa che la documentazione a supporto del riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, è valutata dagli uffici competenti solo a seguito della presentazione di regolare richiesta di riconoscimento della stessa da parte delle persone già iscritte nell’Anagrafe del Comune.
La documentazione presentata a supporto della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana, non verrà restituita al richiedente in nessun caso, sia che l’esito del procedimento sia positivo sia che l’esito sia negativo. Il richiedente, invece che i documenti originali, può, in alternativa, presentare copie autenticate degli stessi, in regola con l’imposta di bollo.
Il servizio può essere attivato presentando tutta la documentazione prevista, consultabile in formato PDF.
Una volta ricevuta la domanda, l'ufficiale di stato civile verifica la regolarità della documentazione ricevuta rapportandosi con i consolati italiani per eventuali riscontri.
Il procedimento si conclude con il riconoscimento della cittadinanza italiana e la conseguente trascrizione degli atti di stato civile del richiedente.
Tipo di pagamento | Importo |
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Marca da bollo | 16,00 € |
Per accedere al servizio, assicurati di avere:
Quando il procedimento amministrativo si conclude positivamente si ottiene un decreto.
Durata massima del procedimento amministrativo: 180 giorni se non diversamente specificato dal Regolamento comunale.
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Termini e condizioni di servizio