Descrizione
Quando nasce un bambino è obbligatorio registrare il neonato allo stato civile.
La dichiarazione o denuncia può essere presentata presso (Decreto del Presidente della Repubblica 03/11/2000, n. 396, art. 30):
- il comune di residenza dei genitori
- il centro di nascita
- il comune di nascita del bambino.
Il bambino è automaticamente registrato nello stato di famiglia della madre; è inserito nello stato di famiglia del padre, solo se la madre non ha la residenza in Italia.
In Comune di Varzi …
Quando nasce un bambino l’evento deve essere denunciato all’Ufficiale di Stato Civile per consentire che venga scritto l’atto di nascita.
Nell’atto di nascita vengono riportati, oltre i dati di chi fa la denuncia, il Comune, il luogo, la data e l’ora della nascita, il sesso del bambino e il nome che gli viene dato.
Il nome del minore
Il nome del bambino/a deve rispettarne il sesso.
Il nome deve essere composto da un massimo di 3 elementi, eventualmente separati da virgola: qualora fosse utilizzata la virgola, in nome vero e proprio sarà quello che precede la virgola: "Carlo Mattia, Mario", il nome sarà "Carlo Mattia".
Non può essere il nome del padre, di un fratello o di una sorella viventi.
Non può essere assegnato un cognome come nome.
Non deve essere un nome ridicolo o vergognoso.
Il cognome del minore
L’utilizzo del cognome paterno
Nell’ordinamento italiano non esiste una norma che impone il cognome paterno, si tratta di una consuetudine tramandata da tempo e confermata dalla lettura di alcune disposizioni legislative.
Secondo il regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile (art. 33, D.P.R. n. 396/2000) il figlio legittimato ha il cognome del padre.
Il figlio nato fuori del matrimonio assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto (art. 262 Codice Civile).
Se il riconoscimento viene effettuato nello stesso istante da entrambi i genitori il figlio assume il cognome del padre.
L’utilizzo del cognome materno
Prima della sentenza della Corte costituzionale n. 131 del 2022, si poteva dare il cognome materno in modo esclusivo ai figli nati fuori del matrimonio, mentre per quelli nati in costanza di matrimonio c’è la presunzione di paternità del marito della madre.
Il figlio nato al di fuori del matrimonio assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto.
Se la madre riconosce il figlio come suo prima del padre, gli potrà attribuire il cognome.
Con la sentenza della Corte costituzionale n. 131 del 2022, le modalità di attribuzione del cognome alla nascita sono state drasticamente modificate: la regola, nel rispetto dei principi di eguaglianza e nell’interesse dell’identità dei figli, diviene che questi assumano il cognome di entrambi i genitori, nell’ordine da loro concordato.
Vi è inoltre la possibilità che i genitori, sempre in accordo, decidano di attribuire ai propri figli il cognome di uno solo di loro due: il solo cognome paterno ma anche il solo cognome materno.
La condizione irrinunciabile è che i genitori assumano concordemente la decisione sul cognome da attribuire. La scelta può essere tra:
- doppio cognome, nell’ordine da essi indicato, utilizzando tutti gli elementi onomastici di cui sono composti;
- solo cognome paterno;
- solo cognome materno.
Cognome e nome dei cittadini stranieri
La scelta del cognome e nome per i cittadini stranieri è regolata dalla legge del Paese di cui sono cittadini, e sono i genitori che dichiarano, sotto la loro responsabilità, che il cognome e nome prescelto sono conformi alla normativa vigente nel loro Paese.
Nel caso di errori, potranno rettificare il nome e/o il cognome con attestazione consolare successivamente.
Codice fiscale
L’Ufficio di Stato Civile rilascia il codice fiscale ai nuovi nati, per i residenti, tramite collegamento diretto con l’Agenzia delle Entrate.
La cittadinanza del neonato
È cittadino italiano il bambino nato anche da un solo genitore italiano.
Il figlio di cittadini stranieri non è italiano, pertanto sull’atto di nascita non verrà indicata la cittadinanza del minore ma solo quella dei genitori e la cittadinanza verrà attribuita dall’autorità straniera e saranno i genitori a doversi attivare presso le proprie autorità al fine del riconoscimento della cittadinanza del figlio.
In anagrafe il bambino verrà riportato con cittadinanza “da definire”, fino a quando non verrà documentata la cittadinanza straniera di appartenenza.
Chi può presentare la richiesta
La denuncia di nascita può essere effettuata:
- da uno dei genitori, quando questi siano coniugati tra loro;
- in assenza dei genitori la denuncia di nascita può essere fatta dal medico, dall’ostetrica, da un’altra persona che abbia comunque assistito al parto, o da un procuratore speciale munito di procura non autenticata;
- da entrambi i genitori quando i genitori non sono coniugati tra loro;
- in assenza dei genitori la denuncia di nascita può essere fatta da persona munita di procura con atto pubblico (autenticata da un notaio), con la quale il/i genitore/i, ha/hanno espresso il consenso ad essere nominato/i;
- da un genitore o procuratore speciale se è stato effettuato il riconoscimento prenatale del nascituro.
Dove ci si deve rivolgere
- presso la Direzione Sanitaria del centro ove è avvenuto il parto (entro 3 giorni dall’evento);
- presso il Comune ove è avvenuto il parto (entro 10 giorni dall’evento);
- presso il Comune di residenza dei genitori (entro 10 giorni dall’evento);
- presso il Comune di residenza della madre, se il padre è residente in altro Comune (entro 10 giorni dall’evento);
- presso il Comune di residenza del padre, previo accordo con la madre se questa è residente in altro Comune; in questo caso l’iscrizione anagrafica del nato sarà comunque nel Comune di residenza della madre come previsto per legge (entro 10 giorni dall’evento);
- presso il Comune di residenza del padre qualora la madre non sia residente in nessun Comune italiano (entro 10 giorni dall’evento).
Cosa serve
Documentazione necessaria:
- documento d’identità del dichiarante/i;
- attestazione di nascita (certificato di assistenza al parto) rilasciata dall’ostetrica o dalla struttura sanitaria dove è avvenuto il parto;
- procura speciale o atto pubblico, qualora la dichiarazione sia fatta da un procuratore.
Vincoli
Sono previsti i seguenti vincoli al riconoscimento dei neonati:
- l’età dei genitori: possono dichiarare la nascita del figlio, e riconoscerlo, solo i genitori di età superiore ai 16 anni, salvo autorizzazione del tribunale; al di sotto di tale età, anche se consentita dalla normativa del Paese per il quale il genitore ha la cittadinanza, non è possibile il riconoscimento senza l’autorizzazione del tribunale;
- parentela in linea retta, in linea collaterale fino al 2° grado, vincolo di affinità in linea retta;
- può dichiarare la nascita solo la madre biologica, pertanto non possono essere accolte richieste di riconoscimento da parte di due madri o due padri, anche se uniti civilmente (potrà dichiarare la sola madre biologica o il padre dichiarando che il bambino è nato da donna che non vuole essere nominata).
Tempi e scadenze
La denuncia di nascita deve essere fatta entro un massimo di 10 giorni al Comune o entro 3 giorni presso la Direzione sanitaria dove è avvenuto l’evento.
Casi particolari
Denuncia di nascita tardiva.
Nel caso in cui la denuncia di nascita venga effettuata oltre i termini previsti dalla legge (10 giorni), verrà comunque redatto un atto di nascita come precedentemente descritto, in cui dovranno essere inserite le ragioni del ritardo della dichiarazione stessa, e ne verrà data comunicazione alla Procura della Repubblica per l’adozione di eventuali sanzioni previste dall’art. 566 del Codice penale (occultamento di neonato).