Trascrivere atti di stato civile formati all'estero

Descrizione

Trascrivere atti di stato civile formati all'estero

È possibile chiedere la trascrizione di un atto di stato civile formato all'estero. 

I cittadini stranieri residenti in Italia possono chiedere al Comune di residenza di trascrivere i propri atti di stato civile formati all'estero (Decreto del Presidente della Repubblica 03/11/2000, n. 396, art. 19). Di tali atti, l'ufficiale dello stato civile può rilasciare esclusivamente copia integrale dell'atto trascritto a richiesta degli interessati (Decreto del Presidente della Repubblica 03/11/2000, n. 396, art. 19, com. 3).

I cittadini italiani che si trovano all'estero, anche temporaneamente, devono comunicare al competente Consolato italiano i propri eventi di stato civile avvenuti in territorio straniero. È poi compito dell'autorità diplomatica o consolare trasmettere questi atti al Comune italiano di competenza per trascriverli nei registri di stato civile (Decreto del Presidente della Repubblica 03/11/2000, n. 396, art. 17).

Qualunque cittadino italiano che possieda un atto di stato civile formato all'estero può comunque chiederne direttamente la sua trascrizione in qualunque momento. In questo caso occorre presentare apposita domanda all'ufficio di stato civile che verificherà la validità dell'atto (Decreto del Presidente della Repubblica 03/11/2000, n. 396, art. 12, com. 11).

Gli atti formati all'estero non possono essere trascritti se sono contrari all'ordine pubblico (Decreto del Presidente della Repubblica 03/11/2000, n. 396, art. 18).

In Comune di Varzi …

Gli atti di nascita, matrimonio, unione civile e morte formati nel Comune in cui tali fatti accadono, sono trasmessi d’ufficio al Comune di residenza degli interessati per la loro trascrizione nei rispettivi registri di Stato Civile.

Nei comuni di trascrizione degli atti è possibile richiedere certificati ed estratti come nei Comuni dove si trovano gli atti originali.

I cittadini italiani possono chiedere direttamente in Italia la trascrizione degli atti formati all’estero, così come i cittadini stranieri possono richiedere la trascrizione di atti di Stato Civile formati all’estero nei registri di stato civile italiani presso il Comune di residenza.

La trascrizione di atti di Stato Civile formati all’estero

La trascrizione degli atti di stato civile formati all’estero secondo le norme stabilite dalla legge del luogo riguardanti i cittadini italiani, può essere richiesta dal diretto interessato al Comune competente (di residenza), presentando copia degli stessi (eventualmente quella utilizzata per l’acquisto della cittadinanza se esibita entro l’anno di concessione della cittadinanza, altrimenti una nuova copia) debitamente legalizzati dal Consolato e relativa traduzione in italiano anch’essa legalizzata dal Consolato.

La legalizzazione non riguarda solamente l’atto formato all’estero dall’autorità estera, ma anche la firma del traduttore: anche in questo caso si tratta di adempimento indispensabile che deve risultare in calce alla traduzione stessa.

Trascrizione atti di stato civile formati all’estero relativi a cittadini stranieri

Su richiesta dei cittadini stranieri residenti in Italia possono essere trascritti, nel Comune dove essi risiedono, gli atti di stato civile che li riguardano formati all’estero.

Tali atti devono essere presentati unitamente alla traduzione in lingua italiana e alla legalizzazione, ove prescritta, da parte della competente autorità straniera.

Le trascrizioni di Stato Civile sono meramente riproduttive di atti stranieri in quanto estranee all’ordinamento giuridico italiano. Di conseguenza, su tali trascrizioni non si effettuano annotazioni, fatta eccezione per il regime patrimoniale, né delle stesse è possibile rilasciare estratti e certificati ma, eventualmente, solo copia integrale al diretto interessato.

Se il cittadino straniero subisce un cambiamento di generalità, secondo l’ordinamento dello Stato di appartenenza, le nuove generalità, opportunamente certificate dalla competente autorità straniera, dovranno essere riportate sugli atti anagrafici mentre, sugli atti di stato civile formati all’estero e trascritti sui registri di stato civile non si possono riportare variazioni mediante apposizione di annotazioni.

L’Ufficiale di Stato Civile potrà, invece, se richiesto dall’interessato, procedere alla trascrizione dell’atto formato all’estero come aggiornato nel Paese di cui il richiedente è cittadino secondo le norme vigenti.

A chi si rivolge

A tutti coloro che hanno un interesse a far trascrivere atti di stato civile o provvedimenti riguardanti lo stato civile formati all’estero che riguardano cittadini italiani, nei registri di stato civile del Comune di residenza delle persone a cui l’atto è intestato.

Ai cittadini stranieri che intendono far trascrivere nei registri di stato civile del Comune italiano di residenza, atti di stato civile che li riguardano.

Per gli atti di stato civile formati in Italia relativi sia a cittadini italiani che stranieri, e che siano stati formati in comuni diversi da quelli di residenza degli interessati, sono i comuni nei quali l’atto è stato formato che richiederanno d’ufficio la trascrizione degli atti stessi, nei registri di stato civile dei comuni di residenza degli interessati.

Per i matrimoni religiosi con valore civile, sono i ministri del culto celebranti a richiederne la trascrizione nei registri di stato civile.

Chi può presentare la richiesta

I diretti interessati o soggetti o persone da queste opportunamente delegate quali un legale, o tutti coloro che ne hanno un interesse legittimo e diretto.

Accedere al servizio

La trascrizione può essere domandata da chiunque vi ha interesse, con istanza verbale, o con atto redatto in forma scritta trasmesso anche a mezzo posta o inviato direttamente dalla pubblica autorità.

Cosa serve

Originale o copia conforme dell’atto in cui si richiede la trascrizione, debitamente legalizzata e tradotta in lingua italiana.

L’Ufficiale di Stato Civile prima della trascrizione valuterà l’atto sotto l’aspetto formale e sostanziale, come ad esempio la contrarietà all'ordine pubblico, l’età del genitore che riconosce il figlio, la sua volontà ad essere nominato, i riferimenti a genitori che non abbiano dato consenso.

Per gli atti di matrimonio di cittadini entrambi stranieri, occorre il congiunto consenso dei coniugi.

Costi e vincoli

Nessun costo in relazione alla richiesta di trascrizione di atti di nascita o morte, o qualora la richiesta provenga da soggetti istituzionali (consolati, pubblici ufficiali, ministri del culto).

Diversamente la richiesta di trascrizione sconta il costo dell’imposta di bollo di euro 16,00 qualora la richiesta provenga da soggetti non istituzionali 

Casi particolari

Non è possibile trascrivere:

  • atti formati all’estero di Addifavit (dichiarazione scritta e confermata da giuramento, o affermazione solenne davanti a un magistrato o pubblico ufficiale; ha valore in giudizio, come prova, e differisce dalla deposizione perché meramente unilaterale);
  • matrimoni poligami;
  • atti di ripresa coniugale (si tratta di atti a seguito di un "divorzio revocabile" che registra la volontà di riprendere la vita coniugale);
  • matrimoni con solo rito religioso.