Chiedere la pubblicazione di matrimonio

Descrizione

Chiedere la pubblicazione di matrimonio

La pubblicazione di matrimonio è la fase del procedimento con il quale l'ufficiale dello stato civile accerta che non esistono impedimenti alla celebrazione del matrimonio, sia civile che religioso, rendendo pubblica l'intenzione degli sposi tramite l’esposizione all'albo pretorio online del Comune.

La durata di esposizione della pubblicazione è di otto giorni.

La pubblicazione ha validità dal quarto giorno compiuta la pubblicazione per 180 giorni. Se il matrimonio non è celebrato nei termini prescritti, la pubblicazione si considera come non avvenuta e occorre rifarla.

In Comune di Varzi …

La pubblicazione di matrimonio ha lo scopo di rendere nota l’intenzione di contrarre matrimonio da parte delle due persone interessate. Questo perché chi ne abbia interesse e sia a conoscenza di fatti che siano di impedimento al matrimonio, possa opporsi alla celebrazione.

Contrarre matrimonio in Italia è un diritto inviolabile, ma occorre possedere specifici requisiti.

Gli artt. 84 - 89 del Codice civile stabiliscono l’assenza di impedimenti per poter contrarre matrimonio. L’art. 84 del Codice civile stabilisce il limite di età in diciotto anni, in quanto la legge ha previsto che, per poter accedere a questo istituto, occorre una maturità che, ipoteticamente, si raggiunge con la maggiore età. L’art. 85 del Codice civile prevede che l’interdizione è un impedimento posto a tutela della persona incapace, che potrebbe essere raggirata con il matrimonio. L’art. 86 del Codice civile relativo alla libertà di stato, l’art. 87 del Codice civile fa riferimento a determinati rapporti di parentela e l’art. 88 del Codice civile che tratta dell’omicidio anche solo tentato da parte di una persona sul coniuge di un’altra, sono stati posti dal legislatore a tutela di principi quali la monogamia ed altri principi di ordine pubblico (incesto, tutela della salute dei figli, ecc.). Il divieto temporaneo di nuove nozze (di cui all’art. 89) è posto a tutela della cosiddetta “commixtio sanguinis”, cioè che il figlio concepito col primo marito venga dichiarato come figlio del nuovo coniuge.

L’Ufficiale di Stato Civile ha il compito di verificare che tali norme siano rispettate: questo avviene nel momento in cui si effettuano le pubblicazioni matrimoniali.

A tal fine egli prende visione dei documenti acquisiti, o presentati dai nubendi (l’atto di nascita, il certificato di residenza, cittadinanza e stato libero, un documento di riconoscimento, l’atto del precedente matrimonio in caso di nubendo divorziato, l’atto di morte del coniuge in caso di nubendo vedovo), e accerta il rispetto di quanto stabilito negli artt. 84 - 89 del Codice civile.

Ovviamente, se esiste un impedimento, che però è stato rimosso dal Tribunale, i nubendi debbono presentare il relativo decreto autorizzatorio. In tale situazione si può, quindi, procedere regolarmente con la pubblicazione.

Cosa si ottiene

La redazione di un verbale e la sua pubblicazione sull’Albo pretorio del Comune dell’avviso di matrimonio e l’autorizzazione a poter contrarre matrimonio civile, concordatario o religioso.

Cosa serve

La pubblicazione deve essere richiesta, anche da uno solo degli sposi, all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui uno dei due nubendi ha la residenza.

La richiesta di pubblicazioni deve contenere le seguenti informazioni per entrambi gli sposi:

  • il nome e il cognome;
  • la data e il luogo di nascita;
  • la cittadinanza;
  • la residenza, la libertà di stato;
  • se esiste qualche impedimento di parentela, di affinità, di adozione o di affiliazione tra di essi;
  • se hanno già contratto matrimonio;
  • se sono stati dichiarati interdetti per infermità di mente;
  • se sono stati condannati per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altro.

Quindi l’Ufficiale dello Stato Civile provvede d’ufficio a richiedere la documentazione necessaria a dimostrare l’inesistenza di impedimenti a contrarre matrimonio tra gli sposi, dopodiché contatta i nubendi per fissare l’appuntamento per eseguire la pubblicazione.

I futuri sposi, senza testimoni, si dovranno recare presso l’ufficio al fine di sottoscrivere il verbale di pubblicazione predisposto e letto in loro presenza.

L’atto di pubblicazione viene quindi esposto all’Albo pretorio informatico per i tempi previsti dalla legge (almeno 8 giorni) nel Comune che ha effettuato la pubblicazione. Se i nubendi risiedono in due Comuni distinti, l’atto di pubblicazione viene affisso anche nell’altro Comune su richiesta dell’Ufficiale di Stato Civile.

Per la richiesta di pubblicazione di matrimonio, devono essere presentati i seguenti documenti:

  • documenti d’identità dei nubendi;
  • richiesta di pubblicazione da parte del parroco o ministro di culto competente per territorio, in caso di matrimonio concordatario (religioso e culti ammessi nello Stato);
  • per gli stranieri Nulla Osta o certificato di capacità matrimoniale, rilasciato dalla competente autorità diplomatica straniera presente sul territorio italiano debitamente legalizzato nei casi previsti; se il cittadino è in possesso di due o più cittadinanze, dovrà esser presentato il Nulla Osta della cittadinanza prevalente, ovvero quella in cui è registrato anagraficamente o, qualora non fosse registrato nell’Anagrafe italiana, una a sua scelta purché documentabile. Nel caso in cui tra le cittadinanze possedute vi fosse quella italiana, questa prevale sempre e pertanto non vi è necessità del Nulla Osta;
  • per i minorenni che abbiano compiuto comunque i 16 anni, decreto di autorizzazione del Tribunale dei minori o certificato di capacità matrimoniale.

Costi e vincoli

Imposta di bollo da euro 16,00 da apporre sull’atto di pubblicazione e due marche da bollo da euro 16,00 se residenti in Comuni diversi.

Tempi e scadenze

L’atto di pubblicazione rimane affisso all’Albo pretorio per un periodo di 8 giorni consecutivi e resta depositato nell'Ufficio per ulteriori 3 giorni per eventuali opposizioni. Scaduti i termini sopra descritti, previsti dalla legge, i nubendi hanno 180 giorni di tempo per contrarre il matrimonio. Se trascorsi 180 giorni il matrimonio non è stato celebrato, la pubblicazione scade senza produrre effetti; per contrarre il matrimonio occorre procedere a una nuova pubblicazione.

Casi particolari

Nei casi in cui uno dei due sposi non fosse nella condizione di fare la richiesta all’ufficio competente, può dare incarico, con procura speciale, ad altra persona di fare richiesta in nome e per conto suo.

PUBBLICAZIONE DI MATRIMONIO DI CITTADINO STRANIERO

I cittadini stranieri per poter contrarre matrimonio o unione civile in Italia, oltre al rispetto di quanto previsto dalla normativa italiana, devono presentare un’apposita documentazione.

Se lo straniero è residente o domiciliato in Italia, sono necessarie le Pubblicazioni di matrimonio.

Se gli interessati sono entrambi stranieri, non residenti né domiciliati in Italia, anziché richiedere le Pubblicazioni di matrimonio, dovranno sottoscrivere un verbale nel quale dichiarano che non esistono fra di loro impedimenti di parentela, affinità, adozione o affiliazione, né altri impedimenti ai sensi degli artt. 84 - 89 del Codice civile. Il verbale viene sottoscritto, previo appuntamento con l’Ufficio dello Stato Civile, almeno tre giorni prima del matrimonio presentando i documenti necessari (Nulla Osta al matrimonio o documentazione sostitutiva del Nulla Osta prevista da apposite convenzioni/accordi tra Stati).

Se il cittadino straniero non conosce perfettamente la lingua italiana, deve farsi assistere da un traduttore – interprete, sia alla richiesta di pubblicazioni che durante la celebrazione, munito di un idoneo documento di riconoscimento.

Il Nulla Osta

Essendo le condizioni per contrarre matrimonio o unione civile, regolate dalla legge nazionale del Paese di appartenenza, il documento fondamentale per la celebrazione del matrimonio dello straniero in Italia è il Nulla Osta, rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine.

Il Nulla Osta deve attestare che non esistono impedimenti al matrimonio o unione civile secondo le leggi del Paese di appartenenza e deve chiaramente indicare i seguenti dati:

  • nome e cognome;
  • data e luogo di nascita;
  • paternità e maternità (qualora nel Nulla Osta non fossero indicate le generalità dei genitori è necessario l’atto di nascita che può essere rilasciato: nel Paese di nascita, con certificato del proprio Consolato in Italia, su modello internazionale plurilingue);
  • cittadinanza;
  • residenza (se il cittadino è iscritto all’anagrafe di un Comune italiano indicare, come residenza, detto Comune; se invece il cittadino non è iscritto in alcuna anagrafe italiana indicare il Comune di residenza all’estero);
  • stato libero;
  • l’assenza di impedimenti al matrimonio o l’unione civile, secondo le leggi dello stato di appartenenza.

Può essere rilasciato:

  • dall’Autorità Consolare in Italia;
  • dall’Autorità competente del proprio Paese, se la normativa dello stato estero lo permette in base a specifici accordi e convenzioni internazionali.

Il Nulla Osta deve essere presentato entro sei mesi dal suo rilascio, diversamente non potrà essere accettato.

Poiché il Nulla Osta rappresenta un istituto giuridico la cui applicazione è affidata ad uno stato straniero, si deve guardare alla sostanza di esso; quindi, il Nulla Osta non richiede formule precise né contenere l’espressione “Nulla Osta”, ma è necessario che sia evidente che il cittadino, per le leggi cui è soggetto, possa contrarre matrimonio.

Il Nulla Osta non può essere sostituito né da un semplice certificato di stato libero rilasciato dall’Autorità estera né da autocertificazione.

Onde evitare contrattempi è consigliabile verificare sempre che le generalità riportate sul nullaosta coincidano esattamente con quelle indicate sul passaporto.

I documenti in lingua straniera devono essere legalizzati e tradotti, in base alle norme e agli accordi internazionali in materia (inserire link della sottosezione legalizzazione e traduzione).

Nel caso in cui il cittadino fosse in possesso di due o più cittadinanze, dovrà essere presentato il Nulla Osta della cittadinanza prevalente, ovvero quella in cui è registrato anagraficamente o, qualora non fosse registrato nell’Anagrafe italiana, una a sua scelta purché documentabile. Nel caso in cui tra le cittadinanze possedute vi fosse quella italiana, questa prevale sempre e pertanto non vi è necessità del Nulla Osta.

Il certificato di capacità matrimoniale

Vi sono convenzioni internazionali che, invece del Nulla Osta, prevedono altro tipo di documentazione (quali il “certificato di capacità matrimoniale” previsto dalla convenzione di Monaco del 1980). Pertanto, si consiglia di rivolgersi ad un Ufficio di Stato Civile o alla rappresentanza diplomatica del proprio Paese, per avere indicazioni precise rispetto alla documentazione necessaria per contrarre matrimonio o unione civile in Italia.

A differenza del certificato di Nulla Osta, nel certificato di capacità matrimoniale sono sempre inseriti anche i dati relativi al futuro coniuge del richiedente. Poiché non sono previste le indicazioni di paternità e maternità, è necessaria la consegna anche dell’estratto di nascita, se possibile su modello plurilingue, che non richiede ulteriori formalità né traduzione.

Lo stesso certificato di capacità matrimoniale non necessita di legalizzazione o apostille né di traduzione ed ha una validità definita pari a sei mesi.

È opportuno precisare che, qualora si tratti di cittadini della medesima nazionalità, sarà sufficiente un unico certificato il cui rilascio presuppone che si sia accertata l’assenza di ostacoli al matrimonio sia nei confronti dell’uno che dell’altro soggetto menzionati.

Ciascuno Stato, inoltre, al momento della ratifica della Convenzione ha indicato l’autorità preposta al rilascio del documento: potrà trattarsi del consolato straniero in Italia o di funzionario straniero nello Stato estero.

Casi particolari

Il Nulla Osta ed il rifugiato

Tra i diritti fondamentali dell’individuo rientra quello di contrarre matrimonio, e pertanto può essere esercitato da chiunque, anche se non appartenente ad una determinata comunità statale.

Il rifugiato essendo un soggetto che teme di essere perseguitato da parte del Paese di cui è cittadino, non può rivolgersi allo Stato di origine per ottenere un Nulla Osta per sposarsi in Italia.

Il Ministero dell’Interno con la circolare n. 1/2022, ha ammesso che il rifugiato, riconosciuto in quanto tale ed in grado di esibire la certificazione di rifugiato, possa sostituire il Nulla Osta con una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445/2000.

Tale dichiarazione invece non vale per i richiedenti asilo, in attesa di riconoscimento quale rifugiati, o per i titolari di protezione sussidiaria.

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