Segnalare l'irreperibilità di una persona

Descrizione

Segnalare l'irreperibilità di una persona

Una persona è irreperibile quando:

  • non è più rintracciabile al proprio indirizzo abituale per almeno un anno
  • non dà notizia di sé, nè del suo trasferimento in un altro Comune o all’estero
  • non è possibile stabilire la sua dimora abituale attraverso i normali accertamenti anagrafici.

La segnalazione di irreperibilità può essere fatta in Comune da:

  • il proprietario dell’abitazione
  • un altro ufficio comunale
  • un'altra Pubblica Amministrazione
  • un gestore di servizi pubblici (Poste italiane, Enel)
  • un privato cittadino con un interesse legittimo
  • la Questura o i Carabinieri a seguito di indagini.

La persona scomparsa è cancellata dagli iscritti all'anagrafe della popolazione residente e di conseguenza perde:

  • il diritto al voto
  • la possibilità di ottenere le certificazioni anagrafiche
  • la possibilità di ottenere un documento di riconoscimento
  • l’assistenza sanitaria.
In Comune di Varzi …

Cancellazione per irreperibilità

La cancellazione per irreperibilità può avvenire a seguito di quanto accertato durante il Censimento della popolazione, oppure a seguito di ripetuti accertamenti intervallati nel tempo.

Chiunque può segnalare la mancanza della dimora abituale riguardante persone iscritte nella propria o in altre famiglie.

La cancellazione per irreperibilità avviene non prima di un anno dall’inizio della procedura di cancellazione.

Il presupposto di tale provvedimento è che il cittadino abbia totalmente fatto disperdere tracce di sé non solo nel Comune dove è iscritto, ma anche in altri Comuni; finché si presume una sua presenza sul territorio nazionale, ovvero se il Comune di residenza conosce l’indirizzo di destinazione, l’Ufficio Anagrafe del Comune di destinazione deve essere sollecitato ad agire in base alle segnalazioni ricevute dal Comune di provenienza.

Se il cittadino si presenta allo sportello dell’ufficio anagrafe per richiedere la carta d’identità, questo fa cadere il presupposto del procedimento di cancellazione per irreperibilità, che dovrà pertanto essere archiviato o riavviato.

Il procedimento per l’irreperibilità prevede, in base all’art. 4 della Legge n. 1228/1954, che l’Ufficiale d’Anagrafe possa in qualsiasi momento disporre accertamenti e indagini tesi a verificare la dimora abituale di un cittadino, senza necessità che vi sia un procedimento aperto; di norma a seguito di una segnalazione che può provenire da persone a conoscenza dei fatti o di altri uffici pubblici, viene richiesto un accertamento alla Polizia Locale, il cui esito, se conferma l’assenza delle persone residenti, dovrà dare formale avvio al procedimento con la contestuale comunicazione prevista dall’art. 7 della L. n. 241/1990 da trasmettere all’interessato o ai genitori dei minori. La decorrenza del procedimento è la data in cui viene inviata la comunicazione di avvio del procedimento di cui al punto precedente.

Se dagli elementi raccolti e dagli accertamenti effettuati dal personale comunale incaricato emergerà la totale irreperibilità per almeno un anno, si potrà provvedere a cancellare la persona dall’anagrafe. Trattandosi di provvedimento d’ufficio, la decorrenza sarà la data di adozione del provvedimento stesso.

Nel caso di soggetto con procedimento di cancellazione per irreperibilità in corso, l’ufficiale d’anagrafe continuerà a certificare i suoi dati anagrafici, a cominciare dalla residenza, senza alcun tipo di annotazione o aggiunta. Fino all’adozione del provvedimento finale, la persona è da considerarsi anagraficamente residente.

Il provvedimento di cancellazione per irreperibilità va notificato nei modi previsti dal Codice di procedura civile. Si tratta di una comunicazione personale, da notificare all’interessato per cui, essendo questi irreperibile poiché il provvedimento sarà già stato emanato, si procederà ai sensi dell’art. 143 del Codice civile. L’art. 143 del Codice civile recita: “Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi è il procuratore previsto nell’art. 77, l’ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell’atto nella casa comunale dell’ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario. Nei casi previsti nel presente articolo, la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte”.

Cancellazione del cittadino straniero per omesso rinnovo del permesso di soggiorno

Al fine di ottenere e mantenere l’iscrizione anagrafica, il cittadino straniero (intendendo con questo termine il cittadino di Paesi terzi rispetto all’U.E.) deve soddisfare un secondo requisito: la regolarità del soggiorno.

In ogni caso la normativa anagrafica prevede che l’ufficiale d’anagrafe provveda a cancellare d’ufficio coloro che non sono più soggiornanti attraverso uno specifico istituto: il mancato rinnovo, entro 6 mesi dalla scadenza del titolo di soggiorno scaduto, della dichiarazione di dimora abituale che lo straniero dovrebbe rendere in anagrafe ogni qual volta rinnova il titolo di soggiorno.

Se entro 30 giorni dal ricevimento dell’invito l’interessato non si presenta per rendere la dichiarazione o non dimostra di essere in una particolare situazione che gli impedisce di renderla, formalmente la cancellazione potrà essere eseguita.

Pertanto, la cancellazione per mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale prevede il concorso di due elementi: l’omessa dichiarazione e il decorso di 6 mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno nonché dal conseguente atto di diffida. Il termine di sei mesi è riferito all’ipotesi di omessa attivazione delle procedure di rinnovo del titolo di soggiorno, mirando, tale ultima disposizione, alla definizione delle posizioni anagrafiche dei cittadini stranieri che non abbiano presentato tale richiesta (ad esempio per mancanza di requisiti), e non di quelli, invece, che abbiano prodotto regolare domanda.

Cancellazione per perdita del diritto di soggiorno del cittadino europeo

Anche il cittadino dell’U.E. può essere oggetto di provvedimento di allontanamento dallo Stato, emanato dal Prefetto o dal Questore a seconda del caso. L’art. 18 del D.Lgs. n. 30/2007 prevede che “la continuità del soggiorno è interrotta dal provvedimento di allontanamento adottato nei confronti della persona interessata che costituisce causa di cancellazione anagrafica”. Dunque, in questi particolari casi, la cancellazione può essere senz’altro immediata.

A chi si rivolge

Alle persone iscritte all’Anagrafe del Comune, ma che hanno trasferito la loro dimora abituale altrove, o che non hanno più la dimora abituale nel Comune

Chi può presentare la richiesta

I diretti interessati, nel caso di emigrazione in altro Comune o all’estero.

Tutti coloro che sono a conoscenza della situazione, relativamente a segnalazioni di irreperibilità o di abbandono della dimora abituale da parte di un residente nel Comune.

Accedere al servizio

Presso il Comune o il Consolato italiano (per i cittadini italiani) di nuova residenza, se si tratta di emigrazione. Direttamente all’ufficio anagrafe, se si tratta di segnalazione di irreperibilità o di emigrazione all’estero per il cittadino straniero o dell’U.E., compilando l’apposito modulo.

Tempi e scadenze

Le variazioni di residenza devono essere comunicate all’ufficiale di anagrafe entro 20 giorni da quando si verificano.

Le segnalazioni di irreperibilità o di abbandono della dimora abituale possono essere segnalate in ogni momento.