Votare al proprio domicilio

Descrizione

Votare al proprio domicilio

Gli elettori che sono affetti da gravi infermità, tali da impedire l'allontanamento dalla propria abitazione, o che si trovano in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, possono votare presso il proprio domicilio secondo il Decreto legge 03/01/2006, n. 1, art. 1 in occasione:

  • delle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e delle consultazioni referendarie disciplinate da normativa statale
  • delle elezioni dei sindaci e dei consigli comunali soltanto nel caso in cui l'avente diritto al voto domiciliare dimori nell'ambito del territorio del Comune per cui è elettore
  • delle elezioni del presidente della giunta e del consiglio regionale della regione in cui l'avente titolo al voto dimora.

Per poter votare al proprio domicilio, è necessario presentare all'ufficio elettorale del Comune, nelle cui liste l'elettore risulta iscritto, una dichiarazione che attesta la volontà di esprimere il voto presso la propria abitazione.

In Comune di Varzi …

Gli elettori affetti da grave infermità o che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, o affetti da gravissime infermità tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l’ausilio del trasporto pubblico che i comuni organizzano in occasione delle consultazioni elettorali, possono avvalersi del voto domiciliare.

In forza della Legge n. 22/2006 l’opportunità del voto a domicilio è ammessa in occasione delle elezioni della Camera, del Senato, dei membri del Parlamento europeo e delle consultazioni referendarie disciplinate da normativa statale.

Per l’elezione del Presidente della Regione e del consiglio Regionale e per l’elezione dei Sindaci e dei consigli comunali, le norme sul voto a domicilio si applicano soltanto nel caso in cui l’avente diritto al voto domiciliare dimori nell’ambito del territorio, rispettivamente, della regione e del Comune per cui è elettore.

Il voto

Il voto viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente dell’ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione dimora il disabile.

Sono presenti uno degli scrutatori del seggio, designato con sorteggio, e il segretario.

Possono partecipare anche i rappresentanti di lista che ne facciano richiesta.

Il presidente deve assicurare la libertà e la segretezza del voto. Il voto può essere anche raccolto da un apposito seggio (seggio speciale), formato da un presidente e da due scrutatori.

A chi si rivolge

Possono votare al proprio domicilio:

  • gli elettori affetti da gravissime infermità tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile, risultando quindi “intrasportabili”; il Legislatore sembra, quindi sottolineare, che il voto a domicilio non possa essere richiesto solo perché non c’è alcun servizio di accompagnamento al seggio;
  • gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano; in questo caso la sottolineatura è sulla dipendenza continuativa e quindi sul rischio per l’incolumità personale del Cittadino.

Il Legislatore non richiede il possesso di certificati di handicap (art. 3, Legge 104/1992) o di invalidità. Ci si riferisce strettamente a infermità gravi e, quindi, a situazioni sanitarie anche non definitive.

Cosa si ottiene

La possibilità di poter esercitare il diritto di voto presso il luogo in cui si è domiciliati (anche se diverso dalla residenza anagrafica), e in cui si sta svolgendo la consultazione elettorale

La procedura

Il primo passaggio che l’elettore deve fare, nell’imminenza di qualsiasi consultazione elettorale, è la richiesta della certificazione sanitaria che attesti la grave infermità (dipendenza da elettromedicali o “intrasportabilità”). La certificazione la rilascia esclusivamente l’Asl solo attraverso propri medici incaricati. La certificazione deve essere rilasciata in data non anteriore ai 45 giorni dalla data delle consultazioni elettorali. La domanda per la visita, ovviamente, può essere presentata anche prima dei 45 giorni. La certificazione, per i soli “intrasportabili”, deve avere una prognosi non inferiore ai 60 giorni.

Il secondo passaggio è di presentare la richiesta di votazione presso la propria dimora al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali si è iscritti. Alla richiesta va allegata una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimorano recante l’indicazione dell’indirizzo completo oltre alla certificazione rilasciata dal medico incaricato dell’Asl. La domanda al Sindaco va presentata in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione.

La norma non entra nel merito delle probabili situazioni in cui la persona disabile grave non sia in grado di firmare e quindi di quale sia la procedura di raccolta della sua volontà. In questi casi la volontà è raccolta da un pubblico ufficiale che annota le cause dell’impedimento fisico alla firma; la nuova norma non lo rammenta, ma soprattutto non obbliga i Comuni a svolgere anche queste pratiche a domicilio.

A questo punto iniziano le competenze del Comune, a cui deve essere presentata una domanda corredata dai seguenti allegati:

  • fotocopia di un documento di riconoscimento
  • fotocopia tessera elettorale
  • il certificato rilasciato da un medico del Servizio di Medicina Legale dell’Asl, che conferma l’esistenza di una infermità fisica che comporta la dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tale da impedire all’elettore di recarsi al seggio.

Il Comune, una volta ricevuta e verificata la completezza della documentazione, deve includere i nomi degli elettori ammessi al voto a domicilio in appositi elenchi distinti per sezioni e consegnarli in occasione delle elezioni al presidente di ciascuna sezione, il quale, all’atto della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale della sezione.

Il Sindaco, nel frattempo, rilascia ai richiedenti un’attestazione dell’avvenuta inclusione negli elenchi e pianifica il supporto tecnico e operativo a disposizione degli uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto domiciliare.

Nel caso in cui gli elettori si trovino presso una dimora ubicata in un Comune diverso da quello d’iscrizione nelle liste elettorali, il Sindaco del Comune d’iscrizione, oltre agli adempimenti già visti, comunica i relativi nominativi ai Sindaci dei comuni dove dimorano i disabili e dove quindi avverrà la raccolta del voto a domicilio.

Questi ultimi provvedono a predisporre gli elenchi e a consegnarli ai presidenti degli uffici elettorali di sezione nelle cui circoscrizioni sono ubicate le dimore degli elettori.

Tempi e scadenze

Per poter accedere al voto domiciliare deve essere fatta richiesta in carta libera ed entro 20 giorni dalla data del voto, allegando la certificazione sanitaria rilasciata dal funzionario dell’ASL Servizio di Medicina Legale.

Il voto verrà raccolto presso il domicilio dell’elettore nella giornata delle elezioni da un apposito seggio elettorale composto da un Presidente di seggio, da uno scrutatore e da un segretario.