Descrizione
La sepoltura privata in aree cimiteriali o in loculi, tombe, cellette ossario o nicchie cinerarie richiede il rilascio di una concessione cimiteriale.
Il rilascio della concessione dà diritto al concessionario di usare la sepoltura per un periodo prestabilito che varia a seconda del tipo di sepoltura concesso e del Regolamento comunale di polizia mortuaria. La nuda proprietà rimane del Comune.
Le concessioni sono rilasciate solo se esiste disponibilità di posti al momento della domanda.
Se il titolare della concessione muore, i discendenti devono darne comunicazione entro i termini previsti dal regolamento comunale, individuando il nuovo concessionario.
Il concessionario e in ogni caso gli aventi titolo alla sepoltura concessa, devono mantenere in buono stato di conservazione la propria tomba e le relative decorazioni; in caso contrario il Comune può revocare la concessione.
La sepoltura in un campo comune pubblico, per i non abbienti o in casi di disinteresse da parte dei parenti, avviene gratuitamente con la sola autorizzazione alla sepoltura.
All'interno dei loculi è possibile tumulare, oltre al feretro, cassette con resti ossei e urne cinerarie a seconda della disponibilità di spazio.
Approfondimenti
La sepoltura privata è una concessione amministrativa in forza della quale il Comune concede ad un singolo privato, per un periodo determinato, opere sepolcrali costruite dal Comune stesso all’interno del cimitero, di cui mantiene il diritto alla nuda proprietà.
Il subentro nel diritto di sepolcro una volta morto il concessionario, si trasmette esclusivamente al coniuge/unito civilmente o per discendenza e/o ascendenza in linea retta, o per linea collaterale estesa agli affini, fino al 6° grado. In mancanza dei soggetti prima descritti la famiglia si intende estinta e la concessione decaduta. Con la successione, chi subentra al concessionario deceduto assume a sua volta la qualità di concessionario anche ai fini degli oneri derivanti in termini di manutenzione. L’erede testamentario acquisisce la responsabilità per la conservazione in buono stato manutentivo della sepoltura e acquisisce il diritto di sepolcro, propria e dei suoi famigliari, solo una volta che siano estinti tutti i famigliari o gli aventi diritto del concessionario originario.
Vincoli
Il contratto di concessione cimiteriale viene stipulato solo a seguito del pagamento della tariffa, tramite apposito pagamento. Una volta stipulato il contratto questi dovrà essere firmato dal richiedente e dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria: una volta conclusi tutti gli adempimenti ne verrà consegnata una copia in originale al richiedente.
Nei cimiteri comunali possono essere accolte:
- persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano, al momento della morte, la propria residenza nel Comune.
Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevuti i cadaveri, i resti e le ceneri:
- delle persone aventi diritto d’uso, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia;
- delle persone che, al momento della nascita, risultavano iscritte come residenti all’Anagrafe comunale;
- di persone non residenti nel Comune ma che abbiano avuto in vita una pregressa residenza di almeno 10 anni, verificata la disponibilità dei posti da parte dell’Amministrazione;
- di persone ricoverate presso case di riposo di altro Comune, la cui ultima residenza in vita era presso il Comune di Varzi, verificata la disponibilità dei posti da parte dell’Amministrazione;
- di persone non residenti i cui famigliari (parenti o affini, sino al 1° grado) residenti nel Comune desiderino la tumulazione nel cimitero di Varzi verificata la disponibilità dei posti da parte dell’Amministrazione.
Diritto di sepoltura nelle concessioni private
Il diritto d’uso delle sepolture private è riservato esclusivamente alla persona del concessionario e alle persone appartenenti alla sua famiglia, salvo diverse indicazioni previste nell’atto di concessione e quelle di cui al Regolamento comunale (inserire link). La famiglia del concessionario è da intendersi composta dal concessionario, dal coniuge o persona assimilata, dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, estesa agli affini, fino al 6° grado. Lo stato di convivenza è provato anche con dichiarazione sostitutiva resa ai sensi della L. n. 445/2000.
Vincoli
Famigliari ai fini dell’identificazione degli aventi diritto all’uso della concessione.
Qualora l’Amministrazione accogliesse la richiesta di rinuncia del concessionario, a questi viene riconosciuto un rimborso calcolato secondo quanto previsto dal Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.
Cadaveri, resti e ceneri contenuti nella sepoltura restituita dovranno essere trasferiti ad altre sepolture.
La presentazione della richiesta comporta la decadenza del contratto a seguito della formale accettazione da parte dell’Amministrazione comunale. L’Amministrazione comunale non è tenuta ad accettare la rinuncia alla concessione, che potrebbe essere rifiutata qualora non vi fossero risorse disponibili o sufficienti per il rimborso, o non vi fosse convenienza economica per l’Ente, o per qualsiasi altra motivazione a discrezione dell’Amministrazione.
La decadenza della concessione sussiste e può essere dichiarata nei seguenti casi:
- quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da cadavere, esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, ceneri od ossa per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, esumazione, estumulazione, cremazione, fatti salvi i casi di prenotazione previsti del presente regolamento;
- quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d’uso della sepoltura;
- quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
- quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- quando non sia stato provveduto al subentro nella intestazione della concessione o vi sia l’estinzione della famiglia;
- quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell’atto di concessione.
In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all’albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 90 giorni consecutivi. Si ha irreperibilità quando il Comune o il gestore del cimitero non disponga, ai propri atti, di nominativi ed indirizzi del concessionario e questi non possano essere reperiti con ricerche presso le anagrafi della popolazione residente. Il procedimento relativo alla decadenza è avviato entro 90 giorni dal momento in cui si abbia notizia della sussistenza delle relative condizioni.
Pronunciata la decadenza della concessione, il Comune dispone la traslazione del feretro, del contenitore di esito di fenomeno cadaverico trasformativo conservativo, dell’urna cineraria, della cassetta resti ossei, rispettivamente in inumazione, cinerario comune, ossario comune, con oneri integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo.
Dopodiché, il Comune dispone per la demolizione delle opere o per il loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune stesso.
È facoltà dell’amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero, esigenze sanitarie o per qualsiasi altra ragione tra quelle elencate nel regolamento regionale. Verificandosi queste necessità, la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e viene concesso agli aventi diritto l’uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l’originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un’equivalente sepoltura nell’ambito dello stesso cimitero indicata dall’amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova o a un deposito provvisorio in attesa della realizzazione della nuova tomba.
Della decisione presa, per l’esecuzione di quanto sopra, l’amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o, in difetto, mediante pubblicazione all’albo comunale e del cimitero per la durata di 90 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme.
Nel giorno indicato, la traslazione ha luogo anche in assenza del concessionario.
Per quanto altro qui non previsto, si applicano le disposizioni della L. 241/1990, e successive modifiche e integrazioni.