Iscriversi all'albo dei giudici popolari

Descrizione

Iscriversi all'albo dei giudici popolari

L’albo dei giudici popolari è l'elenco delle persone qualificate a ricoprire le funzioni di giudice popolare presso la Corte d'Assise di primo e di secondo grado. L'iscrizione agli elenchi è gratuita (Legge 10/04/1951, n. 287, art. 9 e art. 10).

L'iscrizione è cancellata d’ufficio per perdita dei requisiti previsti dalla legge.

In Comune di Varzi …

Il giudice popolare è il cittadino italiano chiamato a comporre, a seguito di estrazione a sorte da apposite liste, la Corte di Assise e la Corte di Assise d’Appello. La Corte di Assise è composta da sei giudici popolari e due togati.

Altri giudici popolari possono partecipare alle udienze in qualità di supplenti, subentrando eventualmente ai titolari in caso di loro impedimento.

L’ufficio di Giudice popolare è a carattere obbligatorio.

La nomina avviene mediante sorteggio ed è subordinata ai seguenti requisiti:

  • cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
  • buona condotta morale;
  • età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
  • titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.  Per i Giudici popolari di Corte d’Assise d’Appello è richiesto titolo finale di studi di scuola media di secondo grado.

Non possono svolgere l’ufficio di Giudice popolare:

  • i magistrati e i funzionari in servizio all’ordine giudiziario;
  • gli appartenenti alle forze armate e alla polizia;
  • i membri di culto e religiosi di ogni ordine e congregazione.

Ogni due anni (anno dispari) i Sindaci invitano con manifesti pubblici coloro che sono in possesso dei requisiti e non sono già iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, a chiedere di essere iscritti nell’elenco integrativo dei giudici popolari:

  • della Corte d’Assise;
  • della Corte d’Assise d’Appello.

Vengono formati gli elenchi e verificato il possesso dei requisiti dei richiedenti.

Il Sindaco trasmette quindi gli elenchi al Presidente del Tribunale competente per territorio.

Una apposita commissione unifica gli elenchi pervenuti dai Comuni del mandamento e compone:

  • l’elenco di tutte le persone del mandamento che hanno i requisiti per assumere l’incarico di giudice popolare nelle Corti d’Assise;
  • l’elenco di tutte le persone del mandamento che hanno i requisiti per assumere l’incarico di giudice popolare nelle Corti d’Assise d’Appello.

Formazione degli elenchi dei Giudici Popolari

Gli elenchi sono trasmessi ai Comuni e affissi all’albo pretorio. Chiunque può presentare reclamo contro eventuali omissioni, cancellazioni o indebite iscrizioni entro 15 giorni dall’affissione all’albo pretorio. L’elenco dei giudici popolari di Corte d’Assise e gli eventuali reclami vengono trasmessi al presidente del tribunale ove ha sede la Corte d’Assise.

L’elenco dei giudici popolari di Corte d’Assise d’Appello e gli eventuali reclami vengono trasmessi al presidente del tribunale del capoluogo del distretto di Corte d’Appello.

Gli elenchi vengono rivisti e controllati anche alla luce degli eventuali reclami. Gli albi definitivi dei giudici popolari di Corte d’Assise e dei giudici popolari di Corte d’Assise d’Appello vengono stilati secondo l’ordine alfabetico e con numerazione progressiva unificando gli elenchi dei vari mandamenti. Gli albi definitivi sono approvati con decreto e trasmessi a ciascun Comune per la pubblicazione della parte che lo riguarda.

Decorsi quindici giorni dalla pubblicazione degli albi definitivi, il presidente del Tribunale del capoluogo del distretto di Corte di Appello forma le liste generali dei giudici popolari ordinari per le Corti di Assise di Appello e comunica le liste generali dei giudici popolari ordinari ai presidenti del Tribunale dei luoghi ove hanno sede le Corti di Assise. 

La stessa operazione compie il presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Corte di Assise relativamente ai giudici popolari della Corte stessa, escludendo dalle liste generali dei giudici popolari ordinari di Corte di Assise i giudici compresi in quelle per le Corti di Assise di Appello. Avverso gli albi definitivi è possibile presentare ricorso.

Aggiornamento degli elenchi

Entro il mese di aprile di ogni anno dispari, il Sindaco, con pubblico manifesto, invita i cittadini ad iscriversi negli elenchi integrativi dei giudici popolari di Corte d’Assise e di Corte di Assise di Appello. L’iscrizione deve essere fatta entro il 31 luglio;

Entro il mese di giugno deve essere costituita la Commissione comunale, composta dal Sindaco, o da un suo delegato, e da 2 Consiglieri comunali;

  • entro il 30 agosto la Commissione provvede alla formazione dei due elenchi;
  • entro il 10 settembre i due elenchi sono trasmessi alla cancelleria della Corte d’Assise;
  • dal 15 settembre al 30 ottobre la Commissione mandamentale provvede alla revisione di sua competenza;
  • entro il 15 novembre, gli elenchi compilati dalla Commissione mandamentale sono resi noti, in ogni Comune, mediante pubblicazione all’Albo Pretorio online e con pubblico manifesto;
  • entro 15 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio online, ogni cittadino maggiorenne può fare ricorso contro le omissioni, le indebite iscrizioni e le cancellazioni presso la Cancelleria della Corte d’Assise.

Ultimata la pubblicazione, gli elenchi vengono restituiti alla Corte d’Assise.

Nomina dei Giudici Popolari

Successivamente, in pubblica udienza, si procede all’estrazione per sorteggio da un’urna contenente tanti numeri quanti sono i numeri corrispondenti ai nominativi compresi negli albi definitivi fino al raggiungimento del numero dei giudici popolari prescritto. Il nominativo corrispondente al numero sorteggiato va a formare la lista generale rispettivamente degli uomini e delle donne. In maniera analoga si procede per la formazione della lista dei Giudici popolari supplenti. Tutti gli iscritti nelle liste generali dei giudici popolari sono destinati a prestare servizio nel biennio successivo.

Ogni tre mesi la Corte d’Assise e la Corte d’Assise d’Appello estraggono 50 nominativi.

Entro 5 giorni dall’estrazione, il presidente fissa giorno e ora per la presentazione davanti a sé dei Giudici estratti. I Giudici popolari estratti sono convocati anche oralmente a mezzo di agenti della forza pubblica. All’udienza il Presidente dispensa i Giudici popolari che ne fanno richiesta e risultano legittimamente impediti. Poi il presidente chiama a prestare servizio, nell’ordine di estrazione a sorte, tanti giudici popolari quanti ne occorrono per formare il collegio.

La nomina dura tre mesi, salvo prosecuzione del processo. Coloro che hanno prestato servizio in una sessione d’Assise non possono essere chiamati ad esercitare le loro funzioni nelle sessioni della parte rimanente del biennio.

L’ufficio di Giudice popolare è obbligatorio. Chi, essendo chiamato a prestare tale servizio, non si presenta senza giustificato motivo, è condannato al pagamento di una somma da euro 2,58 a euro 15,49 nonché alle spese dell’eventuale sospensione o del rinvio del dibattimento. Per essere esonerati dal servizio si deve presentare certificato medico della ASL prima della comparizione o durante la seduta di comparizione per il giuramento.

I Giudici popolari nominati ricevono un compenso giornaliero stabilito per legge e un rimborso per spese di viaggio se l’Ufficio è prestato fuori del Comune di residenza.

Attualmente ai Giudici popolari spetta un rimborso di euro 25,82 per ogni giorno di effettivo esercizio della funzione. Per i lavoratori autonomi o lavoratori dipendenti senza diritto alla retribuzione nei giorni in cui esercitano la loro funzione, il rimborso è di euro 51,65 per le prime 50 sedute e di euro 56,81 per le udienze successive.

La cancellazione dall’Albo

La cancellazione dall’Albo può avvenire per:

  • morte;
  • emigrazione;
  • perdita della capacità elettorale;
  • età (aver superato il 65° anno di età);
  • ricorso a seguito di indebita iscrizione, entro 15 giorni dall’affissione nell’albo pretorio dei relativi elenchi (il reclamo deve essere presentato alla cancelleria del Tribunale).

Approfondimenti

Sono esclusi dall'ufficio di giudice popolare (Legge 10/04/1951, n. 287, art. 12):

  • i Magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario
  • gli appartenenti a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio 
  • i Ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Sono dispensati dall'ufficio di giudice popolare per la durata della carica (Legge 10/04/1951, n. 287, art. 29):

  • i Ministri e i Sottosegretari di Stato
  • i membri del Parlamento
  • i commissari delle regioni
  • i componenti gli organi delle regioni previsti dall'articolo 121 della Costituzione o gli organi corrispondenti  previsti dagli statuti regionali speciali
  • i Prefetti delle Province.

La commissione comunale, composta dal sindaco e da due consiglieri comunali (Legge 10/04/1951, n. 287, art. 13 e seguenti):

  • predispone gli elenchi dei cittadini residenti nel Comune e che possiedono i requisiti previsti per l'esercizio delle funzioni di giudice popolare rispettivamente nelle Corti di Assise e nelle Corti d'Assise di appello
  • effettua gli aggiornamenti conseguenti alla verifica dei presupposti che la legge prevede per l’idonea inclusione in ciascuno degli elenchi
  • predispone l'elenco dei nuovi iscritti da inoltrare al presidente del tribunale.

Le liste generali dei giudici popolari per le Corti di Assise e per le Corti di Assise di appello sono formate con l'intervento del pubblico Ministero e del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati o di un suo delegato, e con l'assistenza del cancelliere. In pubblica udienza, in un'urna sono imbussolati tanti numeri quanti sono quelli corrispondenti ai nominativi compresi nei rispettivi albi. Si procede poi all'estrazione fino a raggiungere il numero dei giudici popolari prescritto (Legge 10/04/1951, n. 287, art. 23). Attraverso un'altra estrazione si formerà successivamente la lista dei giudici popolari ordinari.
Quindici giorni prima dell'inizio della sessione della Corte di Assise, in seduta pubblica, il presidente, assistito dal cancelliere e alla presenza del pubblico ministero, estrae dieci schede dall'urna dei giudici popolari ordinari. Dopo essere stati avvisati, questi ultimi dovranno presentarsi all'inizio della sessione (Legge 10/04/1951, n. 287, art. 25).

L'ufficio di giudice popolare è obbligatorio.
Se un cittadino nominato giudice popolare non si presenta senza giustificato motivo, può essere condannato, con decreto motivato, dal presidente della Corte di Assise o della Corte di Assise di appello:

  • al pagamento di una sanzione a favore della cassa delle ammende
  • alle spese dell'eventuale sospensione o del rinvio del dibattimento causato dalla sua assenza.

Non sono escluse inoltre sanzioni più gravi stabilite dalla legge, se il fatto commesso costituisce reato. Il decreto può essere revocato dallo stesso presidente se il condannato, entro quindici giorni dalla notificazione, dimostri di essersi trovato nell'impossibilità di presentarsi.

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