Descrizione
Due persone di sesso diverso maggiorenni, o con minimo 16 anni ma con l'autorizzazione del tribunale per i minorenni, possono sposarsi con una cerimonia civile o religiosa.
Il matrimonio è definito dall'articolo 29 della Costituzione come “ordinato sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare”.
In Comune di Varzi …
Con il matrimonio si ha il riconoscimento giuridico della famiglia e l’acquisizione dello stato di coniuge. Le norme che disciplinano il matrimonio sono considerate norme di ordine pubblico e quindi inderogabili. Il matrimonio civile o religioso non può essere celebrato prima del 4° giorno compiuta la pubblicazione e non oltre il 180° giorno delle stessa.
Formazione atti di matrimonio
L’Ufficiale dello Stato Civile forma gli atti relativi ai matrimoni celebrati nel Comune con rito civile. Trascrive tutti i matrimoni concordatari celebrati nel Comune e gli atti dei matrimoni contratti altrove, relativi ai propri residenti.
Matrimoni civili
Il matrimonio civile è il matrimonio volto a produrre effetti unicamente per il diritto dello Stato ed è disciplinato dalla legge statale quanto alle condizioni richieste agli sposi per contrarlo, alle formalità preliminari che devono essere svolte, alla celebrazione, alle cause e ai termini di impugnazione. Il matrimonio civile è, dunque, un atto pubblico complesso, perché unisce la volontà degli sposi con le attestazioni e le dichiarazioni di un pubblico ufficiale, che non si limita a raccogliere la volontà degli sposi ma li dichiara uniti in matrimonio.
Nel giorno stabilito l’Ufficiale di Stato Civile (Sindaco o suo delegato) formalizza il matrimonio nella casa comunale alla presenza di due testimoni maggiorenni, anche parenti. Possono contrarre matrimonio civile i cittadini italiani e stranieri che abbiano effettuato, senza opposizione, le pubblicazioni. I matrimoni vengono celebrati nell’orario e nei giorni preventivamente concordati con l’Ufficiale di Stato Civile.
Il Codice civile prevede alcune condizioni perché i futuri coniugi possano contrarre matrimonio, e cioè:
- non devono essere minorenni (solo con autorizzazione del tribunale può sposarsi anche chi ha compiuto 16 anni);
- non devono essere interdetti per infermità di mente;
- non devono essere vincolati da un precedente matrimonio;
- la donna non può contrarre nuovo matrimonio se non dopo trecento giorni dallo scioglimento, dall’annullamento o dalla cessazione degli effetti civili (divorzio) del precedente matrimonio;
- non possono contrarre matrimonio tra loro:
- gli ascendenti (i nonni) e i discendenti in linea retta (figli nati nel matrimonio o nati fuori del matrimonio);
- i fratelli e le sorelle;
- lo zio e la nipote, la zia e il nipote;
- gli affini (i parenti del coniuge) in linea retta;
- gli affini in linea collaterale in secondo grado;
- l’adottante, l’adottato e i suoi discendenti;
- i figli adottivi della stessa persona;
- l’adottato e i figli dell'adottante;
- l’adottato e il coniuge dell’adottante, l’adottante e il coniuge dell’adottato;
- persone delle quali l’una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altro.
Devono essere state effettuate le pubblicazioni a cura dell’ufficiale dello stato civile e devono essere decorsi almeno quattro giorni dal loro compimento.
Che cosa sono le pubblicazioni di matrimonio
Le pubblicazioni di matrimonio consistono nell’inserimento all’Albo pretorio sul sito internet del Comune di un atto contenente le generalità dei futuri sposi.
Vengono fatte a cura dell’ufficiale dello stato civile dopo che ha accertato l’insussistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio ed hanno la funzione di rendere noto il proposito dei futuri coniugi di contrarre nozze per mettere in grado gli interessati di fare le eventuali opposizioni.
La richiesta di pubblicazioni deve essere fatta da entrambi gli sposi (o da un terzo che ha ricevuto da questi l’autorizzazione a mezzo di procura rilasciata con scrittura privata, o da chi esercita la responsabilità genitoriale o da chi esercita la tutela per i minori di età compresa fra i 14 e i 18 anni) all’ufficiale dello stato civile del Comune di residenza di uno degli sposi.
Il tribunale, su richiesta dei futuri sposi, può autorizzare, con decreto, per gravi motivi, la riduzione del termine di 8 giorni della pubblicazione e, per cause gravissime (ad esempio uno dei futuri sposi è in fin di vita), l’omissione delle pubblicazioni stesse, quando gli sposi dichiarino davanti al cancelliere del tribunale che non sussistono motivi di impedimento.
Per la pubblicazione del matrimonio occorre presentarsi con una marca da bollo dell’importo di € 16,00, nel caso in cui i futuri sposi siano residenti nello stesso Comune, oppure con due marche da bollo dell’importo di € 16,00, nel caso in cui uno di essi sia residente in un altro Comune.
Chi celebra il matrimonio civile e dove può essere celebrato
Il matrimonio civile viene celebrato dall’ufficiale dello stato civile che può essere il Sindaco, il Vicesindaco, un assessore o un consigliere comunale, un presidente di circoscrizione, il Segretario comunale, un dipendente comunale a tempo indeterminato (e, in caso di esigenze straordinarie e temporalmente limitate, a tempo determinato) che abbia superato un apposito corso o, anche, un cittadino italiano che abbia i requisiti per l’elezione a consigliere comunale.
Tra il celebrante e gli sposi non vi deve essere incompatibilità per vincoli di parentela o affinità in linea retta in qualunque grado, o in linea collaterale fino al secondo grado.
L’Ufficiale di Stato Civile deve indossare la fascia tricolore.
La celebrazione avviene nella Casa Comunale, in una sala aperta al pubblico, nel Comune in cui è stata fatta la richiesta di pubblicazioni per il matrimonio, o l’istanza per le unioni civili.
Dove è possibile la celebrazione del matrimonio
La celebrazione del matrimonio civile è possibile, ai sensi del Codice civile, nelle seguenti sedi:
- nella Casa comunale davanti all'ufficiale dello stato civile al quale è stata fatta la richiesta di pubblicazione;
- presso la Casa comunale di un Comune diverso da quello ove fu presentata la richiesta di pubblicazione (per la celebrazione del matrimonio per delega);
- in un luogo diverso dalla Casa comunale ove si trova lo sposo impedito a muoversi, o in imminente pericolo di vita, e quindi nella impossibilità materiale di arrivare alla Casa comunale;
- all’estero, nei luoghi indicati dalla legislazione del paese straniero.
L’articolo 106 del Codice civile espressamente stabilisce: “Luogo della celebrazione - Il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente nella casa comunale davanti all’ufficiale dello stato civile al quale fu fatta la richiesta di pubblicazione”.
Per casa comunale si deve intendere “un edificio che stabilmente sia nella disponibilità dell’amministrazione comunale per lo svolgimento di servizi, propri o di delega statale, che abbiano carattere di continuità e di esclusività”.
Può essere destinata alla celebrazione dei matrimoni qualsiasi sala del palazzo comunale ritenuta idonea.
Celebrazioni all’esterno dell’edificio comunale
Non si possono celebrare matrimoni nei giardini o parchi comunali esterni all’edificio comunale, in quanto non dedicati al servizio della casa comunale stessa.
Tuttavia, possono venire istituiti, anche per singole funzioni uno o più separati uffici dello stato civile.
Pertanto, il Comune può destinare alla celebrazione di matrimoni anche una sala esterna all’edificio comunale, con le relative pertinenze funzionali (il giardino): l’utilizzo di tale sala dovrà avere un carattere di ragionevole continuità temporale e non potrà pertanto avvenire per un solo matrimonio.
Celebrazioni del matrimonio civile in luoghi privati
È ammissibile la celebrazione del matrimonio in un sito esterno alla Casa comunale di proprietà privata, purché acquisita alla disponibilità comunale attraverso titolo giuridico con carattere di ragionevole continuità temporale (e non quindi per un singolo matrimonio) e di esclusività. L’uso della struttura, pertanto, anche se di proprietà privata, deve essere strettamente e direttamente connesso alla funzione amministrativa propria della Casa comunale.
Pertanto, riepilogando, la celebrazione di un matrimonio civile può quindi avvenire:
- nella Casa comunale;
- in una sala dell’edificio comunale;
- nella sala esterna all’edificio comunale, compreso il giardino;
- in siti di proprietà comunale che per la loro attrattiva estetica e/o storica e/o ambientale abbiano una destinazione turistica, siano aperti al pubblico e caratterizzati da affollamento, a patto che tali siti siano riservati, con carattere di periodicità, all'esclusiva disponibilità comunale per essere destinati, appunto, alle celebrazioni;
- in siti di proprietà privata, purché acquisita alla disponibilità comunale attraverso titolo giuridico, con carattere di ragionevole continuità temporale e di esclusività.
L’atto di matrimonio o di unione civile
L’atto di matrimonio o di unione civile viene compilato immediatamente dopo la celebrazione nella Parte I dei registri dello Stato civile, letto e sottoscritto dagli interessati, dai testimoni e dall’Ufficiale di Stato Civile. L’atto contiene le generalità degli interessati e dei testimoni, il luogo della celebrazione nei casi di imminente pericolo di vita o celebrati fuori dalla Casa comunale.
Se le persone non sono in grado di comprendere, come il caso dello straniero, l’Ufficiale di Stato Civile provvede a nominare un interprete (vedi in allegato l’apposita modulistica) che dovrà sottoscrivere l’atto. Qualora gli interessati non possano apporre la propria firma, l’ufficiale dello stato civile deve indicare tale circostanza nell’atto e le ragioni di tale impedimento.
Matrimoni concordatari e altri culti ammessi
Chi intende contrarre matrimonio concordatario, al termine delle pubblicazioni, deve ritirare il certificato dell’eseguita pubblicazione presso l’Ufficio di Stato Civile e consegnarlo al parroco o al ministro di culto che ne ha fatto richiesta.
Dopo la celebrazione del matrimonio il parroco o il ministro di culto deve, entro 5 giorni, richiedere la trascrizione del matrimonio nei registri dello stato civile del Comune in cui è stato celebrato. Una volta trascritto il matrimonio, se gli sposi risiedono in comuni diversi da quello della celebrazione, l’Ufficiale dello Stato Civile vi trasmette l’atto formato per la trascrizione.
Il regime patrimoniale
I regimi patrimoniali tra cui i coniugi o gli uniti civilmente, possono scegliere sono due: la comunione dei beni e la separazione dei beni. La comunione dei beni è il regime patrimoniale che automaticamente viene adottato laddove non ci sia una diversa manifestazione di volontà da parte dei coniugi. Pertanto, tale scelta non viene annotata sull’atto di matrimonio, né riportata negli estratti. Il regime della comunione dei beni prevede conseguentemente che tutti gli acquisti fatti dalla famiglia dopo il matrimonio, costituiscono patrimonio Comune a prescindere dall’apporto economico di ciascun componente.
Lo scioglimento della comunione dei beni avviene in uno dei seguenti casi:
- morte di uno dei coniugi;
- separazione giudiziale dei beni;
- provvedimento del Tribunale di omologazione della separazione personale dei coniugi;
- sentenza di divorzio;
- annullamento del matrimonio;
- scelta del regime di separazione dei beni (da effettuarsi per atto pubblico dinanzi ad un notaio).
La separazione dei beni deve essere invece espressamente richiesta dai coniugi o uniti civilmente e prevede, invece, che ciascuno conservi la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante l’unione.
La separazione dei beni viene annotata sull’atto di matrimonio o sulla dichiarazione di unione civile e riportata negli estratti di matrimonio o nell’attestazione di unione civile.
Costi e vincoli
Non è previsto nessun costo ad eccezione del caso in cui sia richiesta la celebrazione di un matrimonio civile in un Comune diverso dal luogo di pubblicazione ai sensi dell’art. 109 del Codice civile, per il quale l’istanza sconta l’imposta di bollo di €16,00.
In alcuni casi è previsto un costo per l’utilizzo delle sale comunali.
Tempi e scadenze
Una volta ottenuta l’autorizzazione per potersi sposare, la celebrazione deve essere fatta entro 180 giorni, da calcolarsi dal 4° giorno del termine delle pubblicazioni.
Approfondimenti
Con il matrimonio, secondo il Regio Decreto 16/03/1942, n. 262, art. 143, art. 144, art. 147, Codice civile, il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri:
- l'obbligo reciproco alla fedeltà (per le unioni civili e per la convivenza di fatto non sussiste tale obbligo)
- l'assistenza morale e materiale
- la collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione (entrambi i coniugi sono tenuti, nel lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia).
Si applicano le disposizione della successione tra coniugi.
Alla morte di uno dei due, l’indennità di fine rapporto e la pensione di reversibilità spettano al partner.
Per la procedura di separazione e di divorzio si può procedere in maniera consensuale, o giudiziale nel caso non vi sia accordo tra i coniugi.
In caso di separazione consensuale il divorzio può essere richiesto dopo 6 mesi, mentre nell'ipotesi di separazione giudiziale è necessario attendere almeno 12 mesi.
Con il matrimonio secondo il Regio Decreto 16/03/1942, n. 262, art. 147, Codice civile, lo sposo e la sposa dovranno rispettare i diritti e i doveri nei confronti di un'eventuale prole tra cui quello di mantenere, istruire ed educare tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
I coniugi, secondo il Regio Decreto 16/03/1942, n. 262, art. 144, Codice civile, concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi.
Le vedove e le divorziate possono contrarre matrimonio solo dopo 300 giorni dallo scioglimento, dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio. Lo scopo della norma è garantire la certezza sulla paternità di una eventuale nascita Regio Decreto 16/03/1942 n. 262, art. 89, Codice civile.
Il tribunale con decreto può autorizzare prima dei 300 giorni il matrimonio quando è escluso lo stato di gravidanza. In alternativa per le divorziate è ammessa la presentazione della copia della sentenza di divorzio con l’indicazione della Legge 01/12/1970, n. 898, art. 3.
I cittadini stranieri che decidono di sposarsi in Italia devono presentare il nulla osta dalla quale risulta che, in base alle leggi del proprio Stato, non esistono impedimenti al matrimonio (Regio Decreto 16/03/1942, n. 262, art. 116, Codice civile).
Il nulla osta può essere rilasciato:
- dall'autorità dell'Ambasciata o del Consolato dello Stato di appartenenza in Italia, la cui firma deve essere legalizzata in prefettura per gli Stati che non hanno aderito alle Convenzioni che ne prevedono l'esenzione. Sono esenti dalla legalizzazione i seguenti Stati: Austria, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Macedonia, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Moldova, Romania, Serbia-Montenegro, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia.
- dall'autorità competente dello Stato di appartenenza, nel caso che la normativa dello Stato estero lo permetta (accertarsi della competenza contattando il Consolato o l'Ambasciata in Italia). I documenti rilasciati all'estero devono essere tradotti in lingua italiana e legalizzati dall'Autorità italiana nello stesso Stato estero (Consolato o cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia) o mediante apostille dagli organi preposti dai paesi aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5/10/1961, a meno che non ci siano disposizioni diverse. Se la traduzione viene fatta all'estero anche la firma del traduttore va legalizzata nelle forme descritte. Paesi che prevedono questa casistica sono: Finlandia, Lituania, Norvegia, Polonia, Svezia e Regno Unito.
Il nulla osta deve contenere i seguenti dati:
- l'indicazione che non vi sono impedimenti al matrimonio secondo le leggi dello Stato di appartenenza
- cognome e nome
- luogo e data di nascita
- generalità del padre (se il nulla osta non comprenda le generalità dei genitori è necessario presentare l'atto di nascita)
- generalità della madre (se il nulla osta non comprenda le generalità dei genitori è necessario presentare l'atto di nascita)
- cittadinanza
- residenza (se il cittadino è iscritto all'anagrafe di un Comune italiano va indicato detto Comune come residenza, se invece il cittadino non è iscritto in alcuna anagrafe italiana va indicato il Comune estero di residenza
- stato civile (celibe, vedovo o divorziato): per la donna divorziata occorre la data di scioglimento del matrimonio, per la donna vedova occorre la data di morte del precedente marito. Per entrambe, se di stato libero (divorziata o vedova) da meno di 300 giorni, potrebbe essere necessaria l'autorizzazione del tribunale
Disposizioni per determinati paesi
I cittadini dei Paesi aderenti alla Convenzione di Monaco del 05/09/1980 devono produrre il "certificato di capacità matrimoniale" rilasciato dall'ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza (appartenenza) nello Stato di origine. Tale certificato non è soggetto ad alcuna legalizzazione ed è una certificazione sufficiente per procedere alle pubblicazioni e al successivo matrimonio di uno straniero.
I Paesi aderenti alla Convenzione sono Austria, Germania, Grecia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svizzera, Turchia, Repubblica di Moldova.
Per conoscere l'elenco aggiornato, consulta il sito del Ministero degli Esteri.
Il cittadino di nazionalità statunitense deve produrre:
- dichiarazione giurata resa davanti al Console degli Stati Uniti d'America in Italia, dalla quale risulti che, giusta le leggi alle quali è soggetto negli Stati Uniti, nulla osta al matrimonio che intende contrarre in Italia. La firma del console deve essere legalizzata presso la prefettura
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che deve indicare ancora che il cittadino può contrarre matrimonio in base alla Legge dello Stato di appartenenza redatta davanti all'autorità italiana competente: console italiano all'estero, tribunale, notaio.
Il cittadino di nazionalità australiana deve produrre:
- dichiarazione giurata resa davanti al console dell'Australia in Italia, dalla quale risulti che, giusta le leggi alle quali è soggetto in Australia, nulla osta al matrimonio che intende contrarre in Italia. La firma del console deve essere legalizzata presso la prefettura
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che deve indicare ancora che il cittadino può contrarre matrimonio in base alla legge dello Stato di appartenenza redatta davanti all'autorità italiana competente (all'estero console italiano), con quattro testimoni. La presentazione della dichiarazione sostitutiva è necessaria solo qualora non siano disponibili atto di nascita e certificato di stato libero rilasciati dalle autorità australiane.
Il cittadino britannico, a partire dal 1° marzo 2013, residente nel Regno Unito che intende contrarre matrimonio in Italia deve produrre, in sostituzione all'attuale nulla osta rilasciato dall'autorità consolare britannica in Italia, un "certificato di non impedimento", rilasciato dall'autorità locale del paese di provenienza, e una "dichiarazione giurata bilingue" resa dagli interessati presso un avvocato o un notaio britannici. Tale certificato di non impedimento, apostillato e debitamente tradotto, sarà presentato, unitamente alla dichiarazione giurata bilingue, anch'essa legalizzata, al competente ufficio di stato civile ai fini della celebrazione del matrimonio. Fanno eccezione i cittadini britannici residenti in Galles ed Inghilterra che intendono sposare un cittadino irlandese, per i quali continuerà a valere il nulla osta rilasciato dal Consolato britannico in Italia.
Nel caso di imminente pericolo di vita di uno degli sposi, l'ufficiale dello stato civile del luogo può procedere alla celebrazione del matrimonio senza pubblicazione purché gli sposi prima giurino che non esistono tra loro impedimenti non suscettibili di dispensa ( Regio Decreto 16/03/1942, n. 262, art. 101, Codice civile).
L'ufficiale dello stato civile dichiara nell'atto di matrimonio il modo con cui ha accertato l'imminente pericolo di vita.
Per procedere è necessario contattare con urgenza l'ufficio di stato civile, ove sarà richiesta la compilazione di un modulo con i dati necessari alla formazione dell'atto e saranno presi contatti ai fini della celebrazione del matrimonio. Sarà acquisita la documentazione medica già presente o acquisite le informazioni circa il pericolo di vita imminente.
Una volta redatto l'atto, l'ufficiale di stato civile vestito in forma ufficiale si recherà nel luogo ove si trova il futuro sposo o la futura sposa che si trova in imminente pericolo di vita, con l'assistenza del segretario comunale e alla presenza di quattro testimoni, acquisite le informazioni del caso sulla situazione sanitaria, raccoglierà il giuramento degli sposi e procederà alla celebrazione del matrimonio.