Descrizione
Il riconoscimento di paternità e maternità è l'atto con cui i genitori riconoscono loro figlio appena nato.
Per il figlio nato da genitori sposati è sufficiente che la dichiarazione di nascita venga firmata da un solo genitore.
Per il figlio nato fuori dal matrimonio, l'atto deve essere firmato da entrambi i genitori (se tutti e due lo riconoscono) o da uno solo (se solo uno dei due lo riconosce).
Il riconoscimento può essere fatto al momento della denuncia di nascita da uno o entrambi i genitori che hanno compiuto almeno 16 anni (i minori di 16 devono essere autorizzati da un Giudice) e nei riguardi dei quali non esistano impedimenti di legge.
I documenti necessari sono:
- attestazione di nascita rilasciata dall’ospedale o casa di cura
- documento d’identità valido (passaporto per i cittadini extracomunitari).
Si può riconoscere un figlio anche successivamente alla nascita con:
- dichiarazione davanti all'ufficiale di stato civile del Comune
- dichiarazione davanti a un notaio o con testamento
- dichiarazione all’atto del matrimonio dei genitori.
In Comune di Varzi …
Il riconoscimento posteriore al concepimento, ma prima del parto per coppie non sposate consiste in una dichiarazione solenne e irrevocabile resa dai futuri genitori avanti all’ufficiale dello stato civile o al notaio, in forza della quale viene affermato che dall’unione naturale dei conviventi, è stato concepito un figlio che madre e padre si impegnano sin da quel momento a riconoscere.
L’istituto in esame ha quale principale scopo quello di garantire il sorgere del rapporto di filiazione, anche nel caso in cui la madre e/o il padre non possano presentarsi per un qualsiasi motivo a rendere la dichiarazione di riconoscimento.
Nel nostro ordinamento giuridico, sebbene sia stata introdotta la legge n. 219/2012 che ha apportato modifiche in materia di riconoscimento prevedendo l’eliminazione dall’ordinamento delle residue distinzioni tra status di figli legittimi e figli naturali, permangono tuttavia talune differenze. Invero, solo per i figli nati in costanza di matrimonio, maternità e paternità si danno per presunte.
Per contro, nel caso di coppie non coniugate, è presunta solo la maternità ma non la paternità; pertanto, il padre non potrebbe procedere al riconoscimento del figlio senza la presenza della madre ovvero senza la sua preventiva autorizzazione.
Per ovviare a tale problematica, il legislatore ha previsto il riconoscimento del nascituro anche prima del parto, di fondamentale importanza soprattutto in caso di complicazioni durante il parto, al fine di permettere al padre di prendere le decisioni urgenti che si rendessero a tale scopo necessarie, ovvero in caso di prolungato impedimento della genitrice, per scongiurare il rischio che decorrano i dieci giorni canonici per provvedere al riconoscimento del figlio in anagrafe.
Tale riconoscimento può essere utilizzabile anche nel caso di decesso di uno dei due genitori prima della dichiarazione di nascita: mancando la manifestazione di volontà relativa al riconoscimento, il genitore morto non potrebbe essere menzionato nell’atto se non a seguito di un provvedimento dell’autorità giudiziaria.
Cognome e nome del nascituro
Al nascituro, al momento della dichiarazione, non può essere attribuito né il cognome né il nome, che verranno attribuiti al momento della dichiarazione di nascita, e sull’atto redatto dall’Ufficiale di Stato Civile o dal notaio verranno riportati i dati dei soli genitori. La morte del nascituro prima del parto comporta la nullità della dichiarazione prestata in precedenza.
Chi può presentare la richiesta
I diretti interessati, che, nel caso di dichiarazione prestata all’Ufficiale di Stato Civile, possono rivolgersi ad un qualsiasi Comune italiano o, se iscritti all’A.I.R.E., al consolato territorialmente competente.
Accedere al servizio
È necessario recarsi di persona davanti al pubblico ufficiale che deve redigere l’atto di riconoscimento, in alternativa è possibile delegare un terzo tramite una procura con atto pubblico.
Cosa si ottiene
La formazione di un atto di riconoscimento prima della nascita.
Il pubblico ufficiale che ha redatto l’atto, ne dovrà rilasciare ai dichiaranti una copia autentica, che dovrà essere presentata al momento della dichiarazione di nascita.
Cosa serve
Oltre ai documenti di identità personale dei dichiaranti, deve essere presentato un certificato medico attestante lo stato di gravidanza e, qualora il riconoscimento del padre avvenga prima di quello della madre, serve il consenso scritto di quest’ultima.
Il pubblico ufficiale che redige l’atto dovrà verificare l’inesistenza d’impedimenti al riconoscimento del nascituro.
Per i cittadini stranieri, dovrà inoltre essere presentato un certificato di capacità al riconoscimento da parte del genitore straniero.
Vincoli
Sono previsti i seguenti vincoli al riconoscimento:
- l’età dei genitori: possono dichiarare la nascita del figlio, e riconoscerlo, solo i genitori di età superiore ai 16 anni, salvo autorizzazione del tribunale; al di sotto di tale età, anche se consentita dalla normativa del Paese per il quale il genitore ha la cittadinanza, non è possibile il riconoscimento senza l’autorizzazione del tribunale;
- parentela in linea retta, in linea collaterale fino al 2° grado, vincolo di affinità in linea retta;
- può dichiarare la nascita solo la madre biologica, pertanto non possono essere accolte richieste di riconoscimento da parte di due madri o due padri, anche se uniti civilmente (potrà dichiarare la sola madre biologica o il padre dichiarando che il bambino è nato da donna che non vuole essere nominata).
Tempi e scadenze
Tale dichiarazione essendo un atto facoltativo, non ha scadenze entro le quali può essere presentata, se non il limite dettato dalla nascita del minore.
Approfondimenti
Il riconoscimento di un figlio naturale può avvenire anche prima della nascita con una dichiarazione all'ufficiale di stato civile del Comune e può essere fatto:
- dalla sola madre
- da entrambi i genitori naturali contestualmente, oppure, in tempi diversi, prima dalla madre e poi dal padre con il consenso dell'altro.
Successivamente la dichiarazione di nascita potrà essere effettuata anche da un solo genitore (Decreto del Presidente della Repubblica 03/11/2000, n. 396, art. 44).