Ospitare cittadini stranieri non comunitari o apolidi

Descrizione

Ospitare cittadini stranieri non comunitari o apolidi

Chiunque cede o offre alloggio a qualsiasi titolo o ospita presso la propria abituale dimora un cittadino straniero non comunitario o apolide, anche se parente o affine, deve presentare una comunicazione entro 48 ore così come previsto dal Decreto legislativo 25/07/1998, n. 286, art. 7.

Offrire alloggio significa:

  • ospitare uno straniero non comunitario o apolide, anche se parente o affine
  • cedere a uno straniero non comunitario o apolide la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, situati nel territorio dello Stato.

La comunicazione deve avvenire entro 48 ore per ogni persona ospitata. Se la comunicazione è presentata oltre le 48 ore, cioè se la data di ospitalità è antecedente di due giorni, il Comune applicherà le sanzioni previste.

In Comune di Varzi …

Chiunque ospita un cittadino extracomunitario deve comunicarlo entro 48 ore da quando lo ospita all’Autorità di Pubblica Sicurezza. La dichiarazione di ospitalità deve essere pertanto presentata da colui che ospita un cittadino extracomunitario e non dal cittadino straniero ospite.

La comunicazione è sempre dovuta indipendentemente dalla durata dell’ospitalità o dal fatto che si tratta di ospitalità a parenti o affini.

È prevista una sanzione amministrativa nel caso si presenti dopo tale termine o non si presenti.

La dichiarazione di ospitalità può attestare l’effettiva dimora del cittadino extracomunitario. Tali dichiarazioni non prevedono l’autentica della sottoscrizione del dichiarante, e possono essere presentate sottoscritte con allegata fotocopia del documento di identità del dichiarante oppure sottoscritte davanti al dipendente addetto al ricevimento della documentazione.

Le istanze e le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, se dirette ad enti pubblici italiani, comprese ambasciate e consolati, non sono soggette ad alcuna autentica delle sottoscrizioni in esse presenti, a norma di quanto stabilito dagli artt. 21 e 38 del d.P.R. n. 445/2000, ma è sufficiente e obbligatorio allegarvi la fotocopia di un documento d’identità valido di chi ha firmato.

Approfondimenti

Se si cede ad uso esclusivo un fabbricato o una sua parte a uno straniero non comunitario, la comunicazione di ospitalità assorbe la comunicazione di cessione fabbricato.

L’identità del cessionario deve essere obbligatoriamente accertata dal cedente attraverso un documento d’identità. Non sono ammesse altre modalità, neppure l’eventuale conoscenza personale.