Descrizione

Disperdere le ceneri

La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto, fuori dai centri abitati e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

L'autorizzazione alla dispersione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto attraverso una delle seguenti modalità:

  • disposizione testamentaria del defunto resa davanti a un notaio
  • iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati (l'iscrizione alle associazioni vale anche contro il parere dei familiari)
  • testamento olografo che successivamente al decesso andrà registrato e pubblicato da un notaio
  • in mancanza di volontà espressa in vita dal defunto in forma scritta ma solo orale è possibile procedere alla dispersione delle ceneri con:
    • dichiarazione sottoscritta dal coniuge davanti all’ufficiale dello stato civile
    • dichiarazione sottoscritta davanti all’ufficiale dello stato civile dal parente più prossimo e, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza di essi (in assenza del coniuge).

La dispersione delle ceneri deve essere eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal Comune.

La dispersione delle ceneri è autorizzata dal Comune dove è avvenuto il decesso. Se le ceneri sono già state seppellite, l'autorizzazione deve essere chiesta al Comune in cui si trova il cimitero.

In Comune di Varzi …

Per la dispersione in natura è necessaria l’autorizzazione del Comune in cui dovrà avvenire la dispersione, che dovrà essere richiesta da chi si occupa della dispersione direttamente al Comune. Per le dispersioni in mare non è necessaria alcuna autorizzazione. Per la dispersione in mare non è necessaria alcuna autorizzazione da parte dei comuni rivieraschi, a differenza della dispersione nei laghi o lungo i fiumi. È consentito disperdere le ceneri in tutte le aree demaniali o comunali, a una distanza minima di 200 metri da edifici, centri abitati o luoghi pubblici frequentati (giardini, aree sportive, strade, percorsi ciclabili, ecc.), in aree private fuori dai centri abitati, previa autorizzazione gratuita dei proprietari e a una distanza minima di 50 metri dalle abitazioni. Non è consentita la dispersione delle ceneri in giardini pubblici comunali, nelle aree verdi di pertinenza di edifici pubblici e sulla pubblica via.

La dispersione delle ceneri nelle apposite aree del cimitero, per la stessa natura della loro destinazione, non contempla la possibilità che nell’area possano essere collocati oggetti a ricordo delle persone le cui ceneri sono state disperse, pertanto tali oggetti verranno rimossi.

La cremazione delle ceneri del cittadino straniero in Italia

In relazione alla cremazione dei cittadini stranieri, si tratta di situazioni che presentano un collegamento sia con il nostro ordinamento che con gli ordinamenti della persona straniera e le norme di diritto internazionale privato; trattandosi di diritti della personalità, sono regolati dalla legge nazionale del soggetto deceduto. Dal punto di vista pratico questo significa che, ad esempio, se muore in Italia un cittadino australiano, la legge che dovrà essere applicata, nel caso di richiesta di cremazione del cadavere, è la legge australiana.

Il primo aspetto da verificare è se lo Stato di cittadinanza del defunto consente o meno la cremazione del cadavere del suo cittadino e a quali condizioni. L’unica modalità concessa all’Ufficiale di Stato Civile per arrivare alla conoscenza della legge straniera applicabile è quella di interpellare le nostre autorità consolari all’estero. È necessario dare applicazione anche alle norme italiane che prevedono che l’autorizzazione alla cremazione non può essere concessa se la richiesta non è corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato. In sostanza, se le cause della morte non sono chiare sarà necessario attendere il Nulla Osta della Procura, indipendentemente dalla cittadinanza del defunto.

La cremazione del cittadino straniero all’estero 

Nel caso in cui la famiglia desiderasse trasportare il congiunto nello Stato di provenienza per poi farlo cremare in un momento successivo, il Comune autorizza solamente il trasporto di cadavere, da farsi con le modalità a seconda che lo Stato in cui il defunto sarà trasferito abbia sottoscritto o meno la convenzione di Berlino del 1937. Saranno i famigliari a occuparsi delle successive pratiche una volta rimpatriato il cadavere.

La dispersione delle ceneri all’estero

Per quanto riguarda la dispersione delle ceneri, se lo straniero vuole che le sue ceneri dopo la morte siano disperse, l’Ufficiale di Stato Civile dovrà acquisire la conoscenza della legge nazionale del defunto, sempre interpellando il Consolato di riferimento. La dispersione delle ceneri derivanti da cremazione del defunto straniero potrebbe dover essere effettuata all’estero, ma in questo caso l’autorizzazione alla dispersione può essere rilasciata solo dall’autorità straniera: al di fuori del territorio italiano la competente autorità non può autorizzare dispersione e chi ha interesse a disperdere le ceneri all’estero dovrà mettersi in contatto con la competente autorità straniera. In tal caso il Comune potrà solo autorizzare il trasporto delle ceneri all’estero e, una volta che le ceneri sono arrivate a destinazione, saranno le autorità straniere a gestire la procedura di dispersione.

Approfondimenti

È possibile disperdere ceneri:

  • all'interno del cimitero nel cinerario comune o nel giardino delle rimembranze
  • fuori dal cimitero in aree private, all'aperto, con il consenso dei proprietari. È vietato all'interno di centri abitati così come definiti dal Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 3, com. 1, num. 8
  • in natura, quindi in mare, nei laghi e nei fiumi solo nei tratti liberi da natanti e da manufatti.

È reato:

  • disperdere ceneri senza aver consegnato la dichiarazione al Comune dove è avvenuto il decesso
  • disperdere ceneri diversamente da quanto indicato dal defunto
  • abbandonare l'urna.