Chiedere l'autorizzazione alla cremazione

Descrizione

Chiedere l'autorizzazione alla cremazione

La cremazione riduce in cenere le spoglie mortali, che sono poi raccolte in una particolare urna.

Chi, alla propria morte, vuole essere cremato deve lasciare le sue volontà:

  • nel testamento
  • iscrivendosi a una associazione riconosciuta che ha tra i propri fini la cremazione.

Se il defunto non lascia alcuna volontà, il coniuge o il parente più prossimo può decidere di farlo cremare con una dichiarazione espressa e sottoscritta (processo verbale) firmata di fronte all'ufficiale di stato civile del Comune. Se ci sono più parenti dello stesso grado, la dichiarazione deve essere firmata dalla maggioranza assoluta (quindi almeno dalla metà più uno di essi).
La volontà del coniuge o dei parenti può risultare anche da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (Decreto del Presidente della Repubblica 10/09/1990, n. 285, art. 79). 

La cremazione avviene in appositi forni crematori distribuiti su tutto il territorio nazionale e deve essere autorizzata dal Comune dove è avvenuto il decesso.

Dopo la cremazione, le ceneri possono essere:

  • tumulate in un ossario, in un loculo già in concessione o in una tomba di famiglia
  • affidate a un parente o disperse in base alle volontà espresse dal defunto.
In Comune di Varzi …

Per la cremazione è necessario verificare:

  • la volontà di scelta della cremazione da parte del deceduto o dei soggetti legittimati;
  • l’esclusione della morte sospetta dovuta a reato.

A prescindere dalla manifestazione di volontà in qualunque modo espressa, la richiesta di cremazione deve essere corredata da:

  • certificato in carta libera redatto dal medico curante o necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato;
  • Nulla Osta dell’autorità giudiziaria, in caso di morte improvvisa, violenta o sospetta, dal quale deve espressamente risultare che il cadavere può essere cremato.

Nel caso di cittadini stranieri l’autorizzazione alla cremazione va rilasciata sulla base delle norme che regolamentano la cremazione nello Stato di appartenenza del defunto. Deve pertanto essere acquisita una dichiarazione rilasciata dalle autorità nazionali del defunto dalla quale risulti che la legge di quello Stato prevede la possibilità di cremare i propri cittadini.

È anche possibile procedere alla cremazione di cadaveri che precedentemente siano stati inumati o tumulati, alle medesime condizioni prima descritte.

Chi può decidere la cremazione

È necessario che l’Ufficiale di Stato Civile acquisisca la volontà del defunto o dei famigliari.

È previsto che la volontà del defunto sia espressa attraverso il testamento, oppure attraverso l’iscrizione ad una società di cremazione (SOCREM). Se non c’è né l’uno né l’altro, si passa a considerare la volontà dei famigliari.

Nel caso in cui il defunto abbia aderito, in vita, ad una Società per la Cremazione (SOCREM), l’Ufficiale di Stato Civile dovrà acquisire la dichiarazione da parte del rappresentante legale della società nella quale si certifica che il defunto è rimasto iscritto fino al momento del decesso. La norma prevede anche che l’iscrizione alla SOCREM “vale anche contro il parere dei famigliari”, a dimostrazione che la volontà del defunto è prioritaria.

Esclusa la presenza di un testamento o di una iscrizione alla SOCREM, entra in gioco la volontà dei famigliari o, meglio, del coniuge/unito civilmente, se presente, o di tutti i parenti più prossimi individuati ai sensi degli artt. 74 - 77 del Codice Civile. I parenti hanno titolo a manifestare la volontà del defunto soltanto qualora lo stesso non sia coniugato/unito civilmente, vale a dire se è celibe, vedovo oppure divorziato (nel caso di separazione personale, dato che questa non interrompe il rapporto di coniugio, competente a manifestare la volontà alla cremazione è il coniuge separato e non, ad esempio, i figli o altri parenti).

Per quanto riguarda la persona convivente la legge prevede che anche il convivente di fatto può farsi portatore della volontà alla cremazione espressa dal partner deceduto, purché sia stato designato da quest’ultimo a rappresentarlo. Il convivente superstite si fa “portatore” della volontà alla cremazione dell’altro convivente deceduto.

Nel caso in cui il coniuge o l’unito civilmente esista ma si trovi in una particolare situazione che gli impedisca di rendere la dichiarazione, ovvero:

  • sia interdetto: la volontà è manifestata dai legali rappresentanti;
  • sia soggetto ad amministrazione di sostegno: la persona non è privata della capacità di esercitare i diritti personalissimi, anzi, molto più spesso questo istituto ha la funzione di dare un aiuto a persone che sono ben in grado di intendere e di volere e dunque assolutamente capaci di esprimere la volontà alla cremazione per il coniuge deceduto. Sarà pertanto il decreto del giudice tutelare che dovrà stabilire cosa potrà fare l’amministratore di sostegno, che ha la facoltà di dichiarare la volontà del defunto alla cremazione solo se si evince chiaramente che non ci sono limitazioni per l’esercizio dei diritti personali;
  • la persona deceduta è beneficiaria dell’amministrazione di sostegno: in questo caso l’amministratore non ha alcun diritto o potere di fare la dichiarazione poiché una volta che la persona è deceduta, l’amministratore decade e dunque a rendere la dichiarazione dovrà essere il coniuge/unito civilmente o i famigliari più prossimi;
  • nel caso in cui il coniuge o unito civilmente che deve manifestare la volontà non sia interdetto, non sia beneficiario di amministrazione di sostegno ma sia comunque in condizioni fisiche e/o psichiche tali da non essere in grado di farlo, l’Ufficiale di Stato Civile non può procedere a raccogliere la suddetta dichiarazione, di conseguenza non potrà che rifiutarsi di raccogliere la dichiarazione ed emanare un provvedimento di rifiuto;
  • nel caso di assenza del coniuge o unito civilmente o convivente di fatto entrano in gioco i parenti a partire dai più prossimi: quindi i figli, a seguire i nipoti e così via, fino al 6° grado.

Poiché la norma fa riferimento in maniera generica ai parenti, questi devono intendersi sia quelli in linea retta (figli, nipoti, ecc.) che quelli in linea collaterale (fratelli o sorelle, i figli di questi e così via), come previsto dagli artt. 75 e 76 del Codice Civile.

Casi particolari

L’autorizzazione al seppellimento deve essere rilasciata dal Comune anche per parti di cadavere, resti mortali o ossa umane che siano stati rinvenuti, e per nati morti. Sono invece di competenza dell’ASL, l’autorizzazione al trasporto, seppellimento o cremazione di:

  • prodotti abortivi di presunta età di gestazione compresa tra le 20 e 28 settimane;
  • feti che abbiano presumibilmente compiuto le 28 settimane di età intrauterina e che all’Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati quali nati morti;
  • prodotti del concepimento di presunta età di gestazione inferiore alle 20 settimane, se i genitori fanno richiesta di avvalersi della medesima procedura dei feti di presunta età di gestazione compresa tra le 20 e le 28 settimane;
  • parti anatomiche riconoscibili: arti inferiori, superiori, o le parti di essi, di persona o di cadaveri a cui sono stati amputati.

Cremazioni di resti mortali o di resti ossei

La cremazione dei resti mortali può essere richiesta con le modalità prima descritte, oppure può essere disposta dal Comune se vi sia disinteresse da parte dei famigliari alle operazioni di esumazione ordinarie; in tal caso viene dato pubblico avviso delle esumazioni/estumulazioni e del trattamento stabilito per i resti mortali, e il silenzio da parte dei famigliari equivale ad assenso per il trattamento.

Ipotesi di reato

Chiunque venga a conoscenza che la sepoltura o la cremazione sia avvenuta senza l’autorizzazione del Comune, deve farne immediato rapporto al Procuratore della Repubblica.

La cremazione eseguita senza autorizzazione configura anche il reato di distruzione di cadavere.