Chiedere il rilascio di certificati anagrafici

Descrizione

Chiedere il rilascio di certificati anagrafici

Il Comune rilascia ai cittadini residenti i seguenti certificati:

  • certificato di cittadinanza: attesta il possesso della cittadinanza italiana
  • certificato di godimento di diritti politici: dimostra di poter esercitare il diritto di voto e serve a dimostrare di non aver perso il godimento dei diritti politici, in seguito a cause ostative
  • certificato di residenza: attesta l'effettiva dimora nel Comune. Alle persone emigrate o cancellate è rilasciato il certificato di residenza storico, alla data dell'emigrazione o della cancellazione
  • certificato di residenza per cittadini italiani residenti all'estero (AIRE): tutti i certificati finora elencati possono essere rilasciati con le stesse modalità anche per i cittadini italiani residenti all'estero, cioè iscritti nell'AIRE
  • certificato di residenza storico: è relativo a una singola persona e riporta le variazioni di residenza di persone residenti, immigrate o emigrate dal Comune, attestando, con le relative date, tutti i cambi di indirizzo avvenuti. Prima di richiedere il certificato storico di famiglia e di residenza, è possibile presentare richiesta di ricerca storica per verificare la presenza dei dati nei registri, soprattutto quando non si è sicuri della situazione dei propri antenati
  • certificato di stato libero: serve a comprovare la libertà di stato di una persona (celibe/nubile, vedovo/a, divorziato/a)
  • certificato di convivenza: attesta la costituzione della convivenza di fatto tra due persone
  • certificato di stato di famiglia: riporta la composizione della famiglia anagrafica
  • certificato di stato di famiglia storico: documenta la composizione della famiglia anagrafica e le sue variazioni nel corso del tempo, dalla sua formazione alla sua cessazione. È come se fosse la fotografia della famiglia in un preciso istante nel passato, dove vengono indicati tutti i componenti, compresi quelli non legati da vincolo parentale
  • certificato cumulativo: dà la possibilità di avere su un unico certificato diverse tipologie di certificazione.
In Comune di Varzi …

La pubblicità degli atti anagrafici

Gli atti anagrafici sono atti pubblici. L’Anagrafe della popolazione residente (A.N.P.R.) è un archivio ufficiale in cui sono registrate le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie e alle convivenze, che hanno fissato la propria residenza nel Comune. 

Sussiste il divieto per pubbliche amministrazioni e gestori di servizi pubblici di richiedere al cittadino di produrre certificati, salvo espressa previsione di legge. Pubbliche amministrazioni e gestori di servizi pubblici hanno l’obbligo di accettare l’autocertificazione, potendola poi verificare d’ufficio.

Bollo e diritti di segreteria

L’imposta di bollo si sconta sempre e deve essere emessa in data non successiva all’emissione del certificato. L’esenzione dall’imposta dovrà essere richiesta espressamente dal cittadino, non generica.

La certificazione in modalità telematica

Il certificato è un documento la cui validità giuridica deve rispettare i vincoli del CAD in materia di documento amministrativo informatico. Se prodotto come documento digitale, il certificato deve essere munito di firma digitale o sigillo elettronico. Ai certificati non si applica mai la firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993.

La titolarità dei dati

Il Comune, nella figura del Sindaco e degli ufficiali d’anagrafe, è co-titolare esclusivamente dei dati anagrafici dei residenti nel territorio comunale. Ciò significa che l’accesso alla banca dati per via telematica trovano applicazione esclusivamente limitatamente ai propri residenti, non potendo consentire ad alcun soggetto l’accesso o l’estrazione di dati da ANPR.

Le modalità di accesso ai dati anagrafici

Certificati anagrafici

Fatti salvi i divieti di comunicazione di dati, stabiliti da speciali disposizioni di legge, l’ufficiale d’anagrafe rilascia a chiunque ne faccia richiesta, previa identificazione, i certificati concernenti la residenza, lo stato di famiglia degli iscritti nell’anagrafe nazionale della popolazione residente, nonché ogni altra informazione ivi contenuta. Al rilascio provvedono anche gli ufficiali d’anagrafe di comuni diversi da quello in cui risiede la persona cui i certificati si riferiscono.

Limiti e divieti

Sono soggetti ad apposita e specifica richiesta motivata i dati di paternità e maternità, in base alla Legge 1064/1955 per cui “l’indicazione della paternità e maternità sarà omessa negli atti attestanti lo stato di famiglia” e al d.P.R. 432/1957, in base al quale “in ogni atto o documento relativi all’esercizio dei diritti o adempimenti derivanti dallo stato di filiazione, dovranno essere indicate la paternità e la maternità della persona interessata”.

Il combinato disposto di queste due norme comporta che l’interessato deve richiedere per iscritto l’indicazione di questi dati e specificare un interesse diretto legato all’esercizio di un diritto o adempimento legato allo status di filiazione, interesse che dovrà naturalmente essere giuridicamente tutelabile.

Non sono inoltre mai certificabili:

  • dati anagrafici dai quali possa desumersi lo stato di adozione, anche in riferimento alla famiglia di origine (art. 27 L. 184/1983);
  • professione e titolo di studio;
  • dati del permesso di soggiorno;
  • domicilio digitale;
  • condizione di persona senza fissa dimora: quest’ultimo rappresenta un dato anagrafico autonomo e indipendente dall’indirizzo di residenza anagrafica, che potrebbe essere sia reale sia fittizio.

Accesso diretto dell’interessato (o visura anagrafica)

Ogni cittadino ha diritto di conoscere una serie di informazioni sulle modalità di trattamento dei propri dati personali, ottenendo anche una copia degli stessi. Essendo esercizio di un diritto, tale modalità può avvenire con qualsiasi forma e senza l’emissione di un certificato: non può essere previsto alcun pagamento di diritti o tasse, come specificato già diversi anni fa dall’autorità garante italiana.

L’accesso ai propri dati personali, pertanto:

  • deve riguardare esclusivamente i dati dell’interessato o delle persone su cui egli esercita la responsabilità genitoriale o la tutela o da cui è stato espressamente delegato;
  • può essere richiesta in qualsiasi Comune A.N.P.R. mentre per i dati di stato civile deve essere richiesto al Comune che conserva il relativo atto;
  • può avvenire mediante visione, anche per via telematica, a patto che sia garantita l’identificazione del richiedente (sempre esclusivamente con SPID o CIE);
  • può avvenire mediante il rilascio di un documento cartaceo o digitale, che dovrà riportare i dati richiesti (o l’intera scheda anagrafica o la copia dell’atto di stato civile da cui saranno omessi tutti i dati che non riguardano il richiedente).

Elenchi o accesso diretto

Il principio fondamentale è che tale tipologia di accesso (estrazione di elenco o consultazione diretta) deve essere limitato ai dati dei residenti nel Comune, ed è riservato a pubbliche amministrazioni o gestori di servizi pubblici “per uso esclusivo di pubblica utilità”.

Autocertificazioni e verifiche

L’autocertificazione è il documento, sottoscritto dall’interessato, prodotto in sostituzione del certificato che può riguardare tutti i dati oggetto di registrazione in anagrafe e nei registri dello stato civile.

Le autocertificazioni sono prodotte mediante compilazione dell’interessato, firma e allegazione di un documento di identità o riconoscimento. La responsabilità sul contenuto delle autocertificazioni ricade sull’interessato, che può risponderne con la decadenza dei benefici illegittimamente acquisiti e finanche con sanzioni penali.

Pubbliche amministrazioni e gestori di servizi pubblici hanno l’obbligo di accettare l’autocertificazione e richiedere poi, anche a campione, il controllo dei dati all’amministrazione certificante.

Vincoli

Specifici divieti nella comunicazione dei dati anagrafici:

  • divieto di indicazione della paternità e maternità, ad eccezione nel caso in cui la certificazione sia necessaria per l’esercizio di doveri derivanti dallo stato di legittimità e di filiazione;
  • divieto di rilevare lo stato di affidamento preadottivo o di adozione legittimante;
  • divieto di rilevare l’avvenuta rettificazione di sesso;
  • divieto di rilevare il cambiamento delle generalità dei collaboratori di giustizia.

Inoltre, le seguenti informazioni sono escluse dalla certificazione anagrafica:

  • professione, arte o mestiere;
  • condizione non professionale;
  • titolo di studio;
  • domicilio digitale;
  • condizione di senza fissa dimora;
  • titolo di soggiorno.

Approfondimenti

Se non sussistono divieti di legge l'ufficiale di anagrafe rilascia a chiunque ne faccia richiesta i certificati concernenti la residenza, lo stato di famiglia degli iscritti, e ogni altra informazione contenuta nell'anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR). Il rilascio delle informazioni è subordinato all'identificazione del richiedente (Decreto del Presidente della Repubblica 30/05/1989, n. 223, art. 33).

La validità dei certificati dipende dalle informazioni che contengono:

I certificati concernenti la residenza, lo stato di famiglia degli iscritti nell'anagrafe nazionale della popolazione residente, e ogni altra informazione ivi contenuta possono essere rilasciati anche da ufficiali di anagrafe di Comuni diversi da quello in cui risiede la persona cui i certificati si riferiscono.

Il rilascio di certificati anagrafici avviene in modalità telematica accedendo ai servizi dell'ANPR.

Sul portale di ANPR è attivo un nuovo servizio che consente di acquisire i certificati anagrafici in maniera autonoma e gratuita, per proprio conto o per un componente della propria famiglia, in modalità multilingua per i Comuni con plurilinguismo, senza bisogno di recarsi allo sportello

Possono essere scaricati, anche in forma contestuale, i seguenti certificati: 

  • anagrafico di nascita
  • di cittadinanza
  • di esistenza in vita
  • di residenza
  • di stato civile
  • di stato di famiglia
  • di stato di famiglia e di stato civile
  • di stato di famiglia con rapporti di parentela
  • di stato libero.

Per i certificati che prevedono il pagamento dell'imposta di bollo è necessario effettuare un versamento online tramite il circuito pagoPA.

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